Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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Capoverso 4: come già ora, il Consiglio federale è incaricato di stabilire i requisiti dettagliati per la sicurezza delle derrate alimentari, tenendo conto anche dei potenziali rischi sanitari e delle ripercussioni a lungo termine per la salute. Questa competenza consente anche disposizioni su quantità e concentrazioni massime di additivi, sostanze estranee e componenti o microrganismi conformemente all’attuale articolo 10 capoverso 2 LDerr.

Il capoverso 5 rispecchia l’abbandono del cosiddetto “principio positivo”, previsto finora dal diritto svizzero. Secondo tale principio, un alimento può essere messo in commercio solo se è definito con una denominazione specifica a livello di ordinanza oppure ammesso in base a un’autorizzazione particolare (art. 8 LDerr). Secondo il nuovo principio della sicurezza delle derrate alimentari, ripreso dalla CE, sono ammessi sostanzialmente tutti gli alimenti, a meno che la messa in commercio non sia stata limitata espressamente.

Come nell’UE, gli alimenti utilizzati in quanto tali sul territorio europeo fino a una determinata data di riferimento nella primavera del 1997 sono considerati autorizzati39. Al Consiglio federale deve però essere attribuita la competenza di sottoporre all’obbligo di autorizzazione i nuovi alimenti messi in commercio dopo questa data. Il Consiglio federale deve inoltre poter introdurre un obbligo di autorizzazione anche per gli alimenti destinati a persone con particolari bisogni alimentari per motivi di salute nonché per gli alimenti a cui sono attribuite particolari proprietà nutrizionali o altre proprietà fisiologiche.40

Analogamente al diritto CE (v. art. 14 del regolamento (CE) n. 2377/9041), il Consiglio federale deve infine avere la possibilità di introdurre un obbligo di autorizzazione anche per gli alimenti provenienti da animali a cui sono stati somministrati medicamenti non (ancora) ammessi nell’ambito di sperimentazioni cliniche.

Il diritto CE evolve continuamente ed è presumibile che saranno anche introdotte nuove procedure di autorizzazione e annuncio. Se si giungesse a un accordo nel settore alimentare tra la Svizzera e la CE, deve essere possibile prevedere procedimenti analoghi anche nel diritto svizzero. Il capoverso 6 crea la base giuridica necessaria a tal fine. Siccome oggi non è possibile prevedere se saranno conclusi accordi con altri potenziali partner, il capoverso 6 è formulato in modo aperto.

Articolo 8 Specie animali ammesse per la produzione di carne

Il Consiglio federale è incaricato di designare le specie di animali ammesse per il consumo umano (v. art. 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200542 sulle derrate alimentari di origine animale). Questi animali sono considerati “animali da reddito”, in contrapposizione agli animali domestici (v. art. 3 dell’ordinanza del 18 agosto 200443 sui medicamenti per uso veterinario, ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet). Ai fini della delimitazione non sono considerati solo aspetti

39Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio

1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, GU L 43 del 14.2.1997 pag. 1.

40Cfr. ordinanza sugli alimenti speciali (RS 817.022.104) e ordinanza sull’aggiunta di

sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari (RS 817.022.32).

41Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una

procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

42 RS 817.022.108.

43 RS 812.212.27.