Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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nella categoria dei generi voluttuari, attualmente i prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori sono anch’essi considerati derrate alimentari.

La nuova definizione di derrata alimentare è stata ripresa dal diritto comunitario e corrisponde alla lettera all’articolo 2 del regolamento CE n. 178/2002. Secondo il capoverso 1, si considerano derrate alimentari tutte le sostanze o i prodotti destinati ad essere assunti dall’uomo o dai quali ci si può ragionevolmente aspettare che lo siano. D’ora in poi la definizione di derrata alimentare comprende quindi anche prodotti che non forniscono alcun contributo alla costituzione o al sostentamento dell’organismo umano (cfr. la definizione in vigore di derrata alimentare). L’unico criterio determinante è che i prodotti in questione siano assunti dall’uomo o che ci si possa ragionevolmente attendere che lo siano e che non rientrino nel catalogo delle eccezioni del capoverso 3.

Secondo il capoverso 2, in questa definizione rientrano anche le bevande e l’acqua potabile, nonché la gomma da masticare, ma anche tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente a una derrata alimentare nella sua fabbricazione, trasformazione o elaborazione (additivi, sostanze ausiliarie per la lavorazione ecc.). Nel diritto comunitario, tuttavia, l’acqua potabile è considerata derrata alimentare soltanto a partire dai punti elencati nell’articolo 6 della direttiva 98/83/CE31 (p. es., nel caso di una rete di distribuzione, nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto).

Al capoverso 3 è affidata la separazione delle derrate alimentari da altri prodotti. In caso di dubbio, per i prodotti elencati sono determinanti le definizioni del diritto comunitario:

a. il foraggio: un foraggio non è una derrata alimentare, neanche quando potrebbe essere assunta dall’essere umano. Determinati prodotti agricoli possono senz’altro rientrare in entrambe le categorie: carote, patate, insalata ecc. Ciò che è determinante è che il prodotto sia destinato al foraggiamento;

b. gli animali vivi, per quanto non siano stati preparati per la messa in commercio ai fini del consumo umano: gli animali da reddito vivi non sono considerati derrate alimentari, neanche se a breve o medio termine sono destinati al consumo umano. Sono però considerati derrate alimentari gli animali vivi messi in commercio ai fini del consumo immediato, quali le ostriche, mangiate crude, oppure gli astici e i molluschi, venduti vivi e uccisi soltanto in seguito nell’acqua bollente;

c. le piante prima del raccolto: così come gli animali prima della macellazione, neanche le piante prima del raccolto sono considerate derrate alimentari, il che non significa tuttavia che la loro produzione non sia vincolata a condizioni (cfr. art. 25);

d. i medicamenti: nella sua decisione 127 II 91 il Tribunale federale ha stabilito che non esistono lacune tra il diritto in materia di derrate alimentari e quello relativo ai medicamenti. Un prodotto che rientra nella definizione di derrata alimentare secondo i primi due capoversi e contemporaneamente nella definizione di medicamento è considerato medicamento. Allo stesso modo non esiste alcun prodotto – eccezion fatta per gli stupefacenti (v. lett g) – che sia destinato all’assunzione e non rientri nel campo d’applicazione di una delle due legislazioni, quella sulle derrate alimentari o quella sugli agenti terapeutici.

31 Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.