Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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Articolo 10 Macellazione

L’articolo 10 corrisponde all’attuale articolo 16 LDerr. Dal recepimento del diritto europeo in materia di igiene (v. art. 9), da un lato assume maggiore rilievo l’obbligo del controllo autonomo e dall’altro sono stati inaspriti i requisiti per la macellazione (v. ordinanza del 23 novembre 200549 concernente la macellazione e il controllo delle carni, OMCC). La selvaggina, ad esempio, deve essere sottoposta a un controllo da parte di una persona appositamente formata prima della consegna a grandi aziende.

Articolo 11 Macelli

L’articolo 11, che corrisponde ai primi due capoversi dell’articolo 17 LDerr, precisa i requisiti generali dell’articolo 9 (igiene). Rispetto al diritto attuale, modificato tuttavia già tre anni fa a livello di ordinanza (ordinanza del 23 novembre 200550 concernente l’igiene nella macellazione, OIgM), per i macelli non è più necessaria un’approvazione preliminare dei piani. I requisiti per i macelli sono disciplinati chiaramente. Prima dell’apertura, gli stabilimenti sono controllati dalle autorità cantonali e, se sono conformi alla legge, approvati ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1.

Articolo 12 Autorizzazione d’esercizio e obbligo di annuncio per le aziende

Questa disposizione costituisce una norma fondamentale del diritto europeo in materia di igiene. Per le imprese del settore alimentare, l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 e l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 prescrivono un obbligo generale di annuncio prima di avviare l’attività e un obbligo di autorizzazione per le imprese che trattano alimenti di origine animale. Tale autorizzazione è rilasciata dall’autorità cantonale competente alla sede dell’impresa.

Questo obbligo di annuncio e di autorizzazione è stato introdotto con il pacchetto europeo sui requisiti igienici il 1° gennaio 2006 (art. 12 f. ODerr), ma la base giuridica all’articolo 17a LDerr è entrata in vigore solo il 1° aprile 2008. L’attuale articolo 17a è stato ripreso nel presente disegno alla lettera.

Articolo 13 Obbligo di caratterizzazione e di informazione

L’articolo 13 corrisponde quasi integralmente all’articolo 20 LDerr. Le prescrizioni sulla caratterizzazione figurano soprattutto nell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200551 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), ma anche nelle singole ordinanze verticali, ad esempio nell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200552 sulle derrate alimentari di origine animale.

Una novità è la competenza del Consiglio federale di stabilire deroghe all’indicazione del Paese di produzione. Recentemente la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento relativo alla fornitura di informazioni ali-

49RS 817.190.

50 RS 817.190.1

51 RS 817.022.21.

52 RS 817.022.108.