Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
novembre 200535 sui cosmetici (OCos) e nell’articolo 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200536 sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano);
c. utensili e colori per tatuaggi e il trucco permanente, in quanto possono provocare danni permanenti se non sono idonei o se sono applicati in maniera inadeguata: questi sono disciplinati anche nell’ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano. La stessa cosa vale per
d. i capi d’abbigliamento, i tessili e altri oggetti , per la loro combustibilità;
e. gli oggetti destinati a essere usati da bambini, in quanto questi devono essere protetti in modo particolare, nonché
f. le candele, i fiammiferi, gli accendini e gli articoli da carnevale, per la loro infiammabilità;
g. nel catalogo degli oggetti d’uso sono ora esplicitamente inseriti i generatori aerosol, per il rischio di scoppio. Finora è spesso sorta la questione se la legge sulle derrate alimentari contempli anche i generatori aerosol che non contengono derrate alimentari ma altri prodotti (p. es. colori o impermeabilizzanti). Con la modifica proposta tale questione è risolta;
h. come finora, nel catalogo degli oggetti d’uso figurano gli oggetti e i materiali destinati all’arredamento e al rivestimento di spazi abitabili. Questi implicano un pericolo d’incendio non irrilevante;
i. costituisce una novità l’assoggettamento dell’acqua di docce e piscine alla legge. Attualmente non esiste una regolamentazione a livello federale in quest’ambito, lacuna criticata dalle autorità esecutive cantonali. Ai fini della protezione degli utenti, deve essere possibile stabilire requisiti unitari su tutto il territorio nazionale per la qualità dell’acqua nelle piscine non alimentate da acque naturali e per gli impianti di doccia. Viene inoltre disciplinata la procedura di disinfezione dell’acqua di balneazione. I bagni pubblici presso laghi e fiumi, stagni naturali e altre acque superficiali alimentate in modo naturale non rientrano nel campo d’applicazione di questa lettera.
Nel diritto europeo l’acqua di docce e piscine non è armonizzata. Esiste tuttavia una direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (direttiva 98/83/CE), la quale si riferisce soprattutto all’acqua potabile ma si applica anche alle reti di distribuzione. La direttiva europea concernente la qualità delle acque di balneazione comprende le acque naturali ma non le piscine (76/160/EWG37).
Non sono considerati oggetti d’uso gli oggetti pubblicizzati come medicamenti (cpv. 2). La separazione della legislazione sulle derrate alimentari da quella sui medicamenti è operata in base ai criteri sviluppati negli ultimi anni dal Tribunale federale38.
35 RS 817.023.31
36 RS 817.023.41
37 Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione, GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1.
38 Cfr. p. es. le sentenze 2A.47/2000, 2A.693/2005, 2A.213/2006.