Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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La separazione dal diritto dei prodotti chimici funziona diversamente: a un prodotto che rientra nella definizione di derrata alimentare si applica il diritto delle derrate alimentari. Se contemporaneamente è considerato “sostanza o preparato” (cfr. art. 2 della legge federale del 15 dicembre 200032 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, legge sui prodotti chimici, LPChim), il diritto dei prodotti chimici si applica in modo complementare;

e. i cosmetici: i cosmetici sono considerati oggetti d’uso, i quali sono disciplinati nel quadro della presente legge. Senza questa eccezione, un caso limite sarebbe costituito dal dentifricio, assunto in bocca ma (solitamente) riespulso dopo l’uso;

f. il tabacco e i prodotti del tabacco: contrariamente al diritto svizzero in vigore, il tabacco e i prodotti del tabacco non sono considerati derrate alimentari nel diritto comunitario. Parallelamente al presente disegno è in fase di elaborazione una nuova legge sui prodotti del tabacco. Affinché in caso di un’eventuale entrata in vigore a tappe il tabacco non resti improvvisamente fuori da qualsiasi regolamentazione, questo disegno contiene una disposizione transitoria che lascia in vigore l’attuale legge sulle derrate alimentari unicamente per il tabacco fino a quando la nuova legge sui prodotti del tabacco non entrerà in vigore;

g. gli stupefacenti e le sostanze psicotrope: questi sono disciplinati nella legge sugli stupefacenti, sottoposta di recente a revisione totale (20.3.08, votazione popolare del 30.11.08);

h. i residui e i contaminanti: anche questi non sono considerati derrate alimentari nonostante possano essere assunti assieme alle derrate. Designarli come derrate alimentari sarebbe comunque strano in quanto, secondo lo scopo della legge, si tratterebbe proprio di evitare che vengano assunti.

Articolo 5 Oggetti d’uso

Il capoverso 1 definisce gli oggetti d’uso. Questi rientrano nella categoria degli “oggetti che possono mettere in pericolo la salute” di cui all’articolo 118 capoverso 2 lettera a Cost. Secondo il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 199633 concernente la revisione della Costituzione federale, la competenza normativa della Confederazione comprende oggetti usati da persone che non dispongono di particolari conoscenze o di una formazione speciale. A questi appartengono:

a. oggetti e materiali. La definizione si ispira a quella del regolamento CE 1935/200434. Essa non va intesa in senso stretto e comprende ogni oggetto e ogni materiale che nell’ambito della fabbricazione, della lavorazione e della messa in commercio di derrate alimentari entra o potrebbe entrare in contatto con le stesse;

b. cosmetici e altri oggetti che entrano in contatto esternamente con il corpo, in quanto possono danneggiare la pelle: un elenco esemplificativo dei cosmetici e oggetti attualmente disciplinati si trova nell’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 23

32 RS 813.1

33 FF 1997 I 313

34 Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.