Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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legati alla sicurezza delle derrate alimentari, bensì anche aspetti culturali e legati alla protezione delle specie. In Svizzera (come nell’UE), la carne di cane o di gatto così come quella di scimmia o di elefante non può essere consumata come alimento.

Articolo 9 Igiene

L’articolo 9 corrisponde all’attuale articolo 15 LDerr. La verifica dei requisiti elencati alle lettere a-e ha rivelato che tali requisiti non devono essere disciplinati tutti a livello della legge formale, ma almeno per una parte di questa materia è sufficiente un disciplinamento a livello di ordinanza. L’attuale articolo 15 è stato quindi ridotto.

In materia d’igiene, oggi il diritto svizzero corrisponde sostanzialmente al diritto europeo. Quasi cinque anni fa, nel cosiddetto pacchetto sui requisiti igienici, la CE ha emanato tre nuovi regolamenti (regolamenti (CE) n. 852/200444, n. 853/200445 e

n. 854/200446), tutti recepiti nell’ambito della grande revisione delle ordinanze in materia di derrate alimentari nel 2005.

Nel diritto svizzero, le norme fondamentali del pacchetto sui requisiti igienici figurano nell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, segnatamente agli articoli 12 e 13 (obbligo di notifica e di autorizzazione), 47 e 48 (igiene) e 49 segg. (controllo autonomo, controllo ufficiale). Le disposizioni dettagliate figurano soprattutto nell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200547 sui requisiti igienici (ORI) e nell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200548 sulle derrate alimentari di origine animale.

L’articolo 9 capoverso 1 riassume tutti gli aspetti legati all’igiene, dalla manipolazione degli alimenti alla microbiologia o ai residui e i contaminanti. La competenza di emanare disposizioni sui quantitativi massimi o sulle concentrazioni massime di microrganismi e sostanze estranee scaturisce tuttavia dall’articolo 7 capoverso 4 nonché dall’articolo 19 capoverso 4 lettera b.

Il contenuto del capoverso 2 corrisponde all’attuale articolo 15 capoverso 2 LDerr.

Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la competenza di stabilire i requisiti per il contatto con gli alimenti, i locali e la loro dotazione nonché il deposito e il trasporto igienico di alimenti, come finora.

Il capoverso 4 riserva al Consiglio federale la competenza di stabilire i requisiti relativi alle conoscenze specifiche delle persone che lavorano con alimenti. Si pensi innanzitutto, ma non solo, agli esercizi pubblici. Sono necessarie conoscenze sufficienti su come manipolare gli alimenti perché vari Cantoni non condizionano più la gestione di un esercizio pubblico all’ottenimento di una patente di esercente. Nella pratica è emerso che da allora una parte degli esercenti di questi esercizi è sprovvista di conoscenze elementari in materia di igiene.

44Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

45Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

46Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

47 RS 817.024.1.

48 RS 817.022.108.