Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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Cpv. 2
La FINMA è parimenti autorizzata a effettuare la confisca se la persona non assoggettata ha evitato una perdita (p. es. mediante riduzione delle spese o dei passivi) violando gli articoli 20, 33e, 33f o 33g.
Cpv. 3
La confisca non deve fallire a causa della mancata calcolabilità del suo importo. Per questo motivo la FINMA può stimare l’importo dei valori patrimoniali da confiscare se esso non può essere accertato o può essere accertato soltanto con un dispendio sproporzionato.
Cpv. 4
Il diritto di confisca si prescrive dopo sette anni dalla violazione delle disposizioni in materia di vigilanza.
Cpv. 6
Se tra la persona non assoggettata e la persona danneggiata sussistono diritti incontestati di risarcimento (p. es. mediante transazione) oppure diritti di risarcimento stabiliti in via giudiziale riconducibili a una violazione degli articoli 20, 33e, 33f o 33g, su richiesta la FINMA può versare alla persona danneggiata un importo che può raggiungere l’entità dei valori patrimoniali confiscati.
I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione se la violazione delle disposizioni in materia di vigilanza non ha danneggiato nessuno o se non sono fatti valere diritti di risarcimento. Se i diritti di risarcimento sono inferiori ai valori patrimoniali confiscati, l’importo residuo è anch’esso devoluto alla Confederazione.
Art. 33m Rimedi giuridici
Per impugnare le decisioni della FINMA nei confronti di persone non assoggettate sono disponibili due istanze, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale.
La prima istanza, il Tribunale amministrativo federale, esamina in particolare anche l’adeguatezza delle decisioni50. Ad avvenuta decisione del Tribunale amministrativo federale, il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale può in definitiva esigere soltanto l’esame della legittimità della decisione51.
Art. 41 cpv. 1–3
’Il calcolo della multa in base al vigente articolo 41 capoverso 2 LBVM determina importi difficilmente attuabili nella prassi perché sono difficilmente calcolabili e
50 Art. 49 PA.
51 Art. 82 segg. LTF.