Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 47 pagine

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Servizio ha infatti soprattutto il compito di verificare che l'ordine di sorveglianza trasmessogli dall'autorità ordinante possa essere eseguito in termini tecnici; in caso contrario deve informare l'autorità ordinante e l'autorità autorizzante (art. 16 lett. a AP). Nel quadro della normativa esposta, il Servizio ha la possibilità di imporre al soggetto LSCPT che si oppone all'esecuzione della misura di sorveglianza adducendo questioni di ordine tecnico o organizzativo di adottare (entro un determinato termine) i provvedimenti necessari per poter effettuare in futuro il tipo di sorveglianza in questione18. Tale decisione potrà a sua volta essere impugnata in conformità con le disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 34 cpv. 1 AP).

Stando alla giurisprudenza19 e alla dottrina20, i cui dettami sono ripresi nell'articolo 34 AP, i soggetti LSCPT non sono legittimati a ricorrere contro una decisione del Servizio di trasmettere dati contestando la legalità dell’ordine di sorveglianza debitamente approvato dall'autorità penale competente. Questo regime è giustificato, in quanto non vi è un rapporto diretto tra l'autorità penale ordinante e i soggetti LSCPT, in particolare i fornitori di servizi di telecomunicazione. Questi ultimi ricevono infatti il mandato di sorveglianza direttamente dal Servizio, a cui sono legati da un rapporto di diritto amministrativo indipendente dalla procedura penale. In questo settore il Servizio svolge dunque solo un ruolo di intermediario tra le autorità ordinanti e autorizzanti da una parte e i soggetti LSCPT dall'altra. Non dispone quindi di alcun potere di verifica materiale vincolante per le autorità menzionate. È compito esclusivo dell'autorità autorizzante verificare la legalità della misura ordinata e, se del caso, opporsi alla sua esecuzione se la considera illegale21. In virtù della giurisprudenza22 e della dottrina23 precedentemente menzionate, la possibilità di contestare la legalità di un ordine di sorveglianza è riservata unicamente alle persone sorvegliate o implicate, secondo le modalità previste dall'articolo 279 capoverso 3 CPP24. Il fatto che non sembri praticabile informare dell'ordine di sorveglianza tutte le persone interessate da un tipo di sorveglianza rivolta contro ignoti (p.es. «Kopfschaltungen») o un numero indeterminato di persone (p.es. «Antennensuchläufe»), non significa che si debba permettere ai soggetti LSCPT, e in particolare ai fornitori di servizi di telecomunicazione, di impugnare, eccezion fatta per la restrizione citata, una decisione del Servizio che impone loro un mandato di sorveglianza. Infatti, le persone interessate dai tipi di sorveglianza di cui sopra non sono né indagati, né terzi sorvegliati ai sensi dell'articolo 270 lettera b CPP25 e neppure persone che hanno utilizzato lo stesso collegamento dell’indagato o del terzo sorvegliato sempre ai sensi dell'art. 270 lett. b CPP26. Di conseguenza, per applicazione inversa dell'articolo 279 CPP27, non devono essere informate della sorveglianza ordinata dall'autorità penale e non possono ricorrere contro tale misura. D'altro canto sarebbe inutile informare tali persone, dato che la maggior parte delle informazioni in questione non è rilevante per il procedimento e, in virtù dell'artico-

18 Sentenza del TAF del 10 marzo 2009, A-2336/2008, consid. 7.4.

19 DTF 130 II 249, consid. 2.2.2 e 2.2.3.

20 Thomas Hansjakob, op. cit., n. 3 ad art. 32 OSCPT.

21 DTF 130 II 249, consid. 2.2.2 e 2.2.3.

22 DTF 130 II 249, consid. 2.2.2 e 2.2.3.

23 Thomas Hansjakob, op. cit., n. 3 ad art. 32 OSCPT.

24 RS ... (FF 2007 6327)

25 RS ... (FF 2007 6327)

26 RS ... (FF 2007 6327)

27 RS ... (FF 2007 6327)