Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 47 pagine
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scono servizi di telecomunicazione. Lo stesso dicasi per le persone (private o meno) che ricevono da parte di fornitori di servizi di telecomunicazione i dati della comunicazione in outsourcing. Questi soggetti sono tenuti ad effettuare la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni se esercitano la loro attività a titolo professionale, anche se forniscono i loro servizi a titolo gratuito.
Gli Internet caffè, le scuole di qualsiasi genere, gli hotel, i ristoranti, gli ospedali e i privati che mettono per esempio la loro rete Wi-Fi a disposizione dei loro clienti o di terzi perché possano connettersi a Internet non sono considerati fornitori di servizi di telecomunicazione di cui al capoverso 1 lettera a o persone di cui al capoverso 1 lettera b. Non sono dunque tenuti ad effettuare personalmente la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. Questo non significa, però, che i fornitori di accesso a Internet dei soggetti precitati non possano effettuare una sorveglianza efficace del traffico delle telecomunicazioni (cfr. anche commento dell'art. 22 AP).
Il capoverso 2 riprende l'attuale articolo 1 capoverso 4 LSCPT, aggiungendo i soggetti menzionati al capoverso 1 che non esercitano la loro attività a titolo professionale e che pertanto non sono tenuti a effettuare la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. Questa aggiunta è giustificata dal fatto che è comunque essenziale permettere la sorveglianza nel caso di specie.
Art. 3 Servizio di sorveglianza
L'articolo 3 riprende in sostanza l'attuale articolo 2 LSCPT.
Oltre ai compiti attribuitigli dal presente avamprogetto, il Servizio ha in particolare la facoltà – e non l'obbligo – di fornire alle autorità e ai soggetti che effettuano la sorveglianza in virtù della LSCPT consulenza tecnica in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (cfr. anche il commento all'art. 15 AP).
Art. 4 Trattamento dei dati personali
L'articolo 4 ricalca l'attuale articolo 7 capoverso 1 OSCPT41, adeguandone il campo d'applicazione personale in base all'articolo 2 capoverso 1 lettera b AP. I dettagli relativi alle modalità di trattamento rimangono invece disciplinati nell'ordinanza summenzionata.
Art. 5 Segreto postale e delle telecomunicazioni
L'articolo 5 riprende sostanzialmente gli articoli 12 capoverso 3 e 15 capoverso 7 della LSCPT attuale.
41 RS 780.11