Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 47 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

né disporre di una concessione né adempiere un obbligo di notificazione38. Tuttavia, per circoscrivere l'insieme dei soggetti LSCPT è opportuno limitare nel capoverso 1 il campo d'applicazione personale della legge ai soggetti di cui alle lettere a e b che esercitano la loro attività a titolo professionale, indipendentemente dal fatto che lavorino a tempo pieno o a tempo parziale, dietro remunerazione o gratuitamente. Non sono dunque incaricati di effettuare la sorveglianza i soggetti che esercitano la loro attività come passatempo. Se si tratta di un'attività svolta nel settore del traffico delle telecomunicazioni a titolo non professionale si applica il capoverso 2 e gli obblighi da rispettare sono quelli menzionati nell'articolo 26 AP. I soggetti che rientrano nel campo di applicazione personale della LSCPT ai sensi del capoverso 1 sono sottoposti a tale legge e tenuti a effettuare la sorveglianza; nel testo di legge sono definiti globalmente «soggetti che eseguono la sorveglianza (della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni) in virtù della presente legge» o, più raramente, da espressioni in sostanza identiche. Nel settore del traffico delle telecomunicazioni, tale espressione comprende non solo i fornitori di servizi di telecomunicazione di cui al capoverso 1 lettera a, ma anche le persone di cui al capoverso 1 lettera b. Riassumendo, sono incaricati di effettuare la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni in virtù della LSCPT i soggetti che, cumulativamente, incorporano una delle qualità menzionate al capoverso 1 lettera a e b ed esercitano la loro attività a titolo professionale.

Il capoverso 1 lettera a riprende l'attuale articolo 1 capoverso 2 e lo modifica specificando, per ragioni di chiarezza, che, così come il traffico Internet è un tipo particolare di traffico delle telecomunicazioni, anche i fornitori di accesso a Internet (Internet-Anbieter/Zugangsvermittler) costituiscono un tipo particolare di fornitori di servizi di telecomunicazione. Pertanto è inutile ripetere, ogni volta che la legge parla di fornitori di servizi di telecomunicazione, che il concetto comprende anche i fornitori di accesso a Internet, poiché è sottinteso. La nozione di fornitore di servizi di telecomunicazione è definita dagli articoli 2 e 3 lettere b e c della legge del 30 aprile 199739 sulle telecomunicazioni (LTC). I fornitori di servizi di telecomunicazione si impegnano a trasferire per conto di terzi le informazioni previste dagli articoli precitati. Sono ad esempio fornitori di servizi di telecomunicazione i grandi operatori attivi sul mercato svizzero che permettono agli utenti di telefonare per mezzo di un telefono fisso o mobile o di accedere a Internet. Va da sé che, poiché esercitano la loro attività a titolo professionale, questi fornitori sono tenuti a effettuare la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni anche nell'ipotesi in cui forniscano i loro servizi gratuitamente.

Il capoverso 1 lettera b ha lo scopo di permettere espressamente alle autorità inquirenti di ottenere i dati della comunicazione rilevanti per il procedimento penale in corso da soggetti che non sono veri e propri fornitori di servizi postali o di telecomunicazione ai sensi degli articoli 2 e 3 lettere b e c LTC40, ma che svolgono un ruolo di intermediari nel processo di corrispondenza in questione, poiché in un determinato momento si trovano in possesso dei relativi dati. Si tratta, per esempio, degli hosting provider in Internet (che siano privati, organizzazioni o imprese), anche per i servizi di corrispondenza elettronica (per esempio casella di posta elettronica) che mettono a disposizione di terzi. Sono considerati come tali anche i rivenditori (privati o meno) di carte SIM prepagate distribuite da società che forni-

38 Thomas Hansjakob, op. cit., n. 24 ad art. 1 LSCPT.

39 RS 784.10

40 RS 784.10