Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
di assistenza giudiziaria internazionale con altri Stati (p.es. con il Canada e il Brasile) prevedono l'applicazione dell'AIMP55, in particolare degli articoli 18a capoverso 4 e 80b. Se l'autorità incaricata della domanda di assistenza giudiziaria è il pubblico ministero di un Cantone, l'articolo 37 capoverso 1 LPD56 si applica in via sussidiaria al diritto d'accesso ai dati raccolti nel corso della sorveglianza, a meno che il diritto cantonale non assicuri un livello di protezione adeguato. L'autorità interpellata nell'ambito dell'esercizio del diritto di consultare gli atti o del diritto di accedere ai dati deve essere in grado, nell'ipotesi in cui tali diritti siano limitati e nella misura in cui sia necessario, di rispondere alla domanda in questione in modo da non rivelare informazioni coperte dal segreto d'ufficio.
Il capoverso 3 rinvia al diritto cantonale. A tale proposito va precisato che l'articolo 37 capoverso 1 LPD57 si applica in via sussidiaria al diritto di accesso ai dati raccolti nel corso della sorveglianza se il diritto cantonale non assicura un livello di protezione adeguato.
La disposizione prevista dal capoverso 4 rende esplicito che il Servizio, pur essendo in possesso dei dati, non ricopre il ruolo di detentore della collezione di dati, che spetta, conformemente all'articolo 13 AP, alle autorità che hanno accesso al sistema di trattamento in virtù dell'articolo 9 AP.
Art. 11 Termine di conservazione dei dati
In virtù del capoverso 1 secondo periodo, l'autorità incaricata del caso deve comunicare al Servizio il termine di prescrizione dell'azione penale al fine di permettere a quest'ultimo di adempiere al proprio obbligo d'informazione previsto dal capoverso 5 (cfr. relativo commento). Tale comunicazione è importante, poiché il termine di prescrizione dell'azione penale varia a seconda della pena prevista per il reato in questione e che per conoscere tale reato bisogna avere accesso al contenuto del fascicolo penale, una facoltà che il Servizio non ha.
La durata massima di conservazione dei dati nel sistema di trattamento di cui al capoverso 2 è giustificata in particolare dal fatto che spesso le procedure di assistenza giudiziaria hanno tempi lunghi. La durata corrisponde al termine massimo di prescrizione dell'azione penale secondo il diritto svizzero (se si escludono i reati imprescrittibili), anche se il reato in questione può essere imprescrittibile nel diritto dello Stato richiedente.
La durata massima di conservazione dei dati nel sistema di trattamento di cui al capoverso 3 è giustificata in particolare dal fatto che è in gioco il bene giuridico più prezioso, ossia la vita umana, e dal fatto che una persona può risultare scomparsa durante un periodo molto lungo.
In virtù del capoverso 4 secondo periodo, nel caso di dati raccolti nel corso della ricerca di persone condannate a una pena privativa della libertà, l'autorità incaricata del caso deve comunicare al Servizio la scadenza del termine di prescrizione della pena (cpv. 4 primo periodo), al fine di permettere al Servizio di adempiere al proprio obbligo d'informazione previsto dal capoverso 5 (cfr. relativo commento). Tale comunicazione è importante, poiché il termine di prescrizione della pena varia a seconda della pena pronunciata e che per conoscere tale pena bisogna avere accesso
55 RS 351.1
56 RS 235.1
57 RS 235.1