Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 47 pagine

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problemi pratici nella gestione dei dati e implicherebbe un ulteriore lavoro amministrativo inutile.

Il capoverso 3 ha lo scopo di permettere al Servizio di sapere se un'autorità diversa da quella che ha ordinato la sorveglianza, che lo contatta per accedere in rete ai dati raccolti nel corso della sorveglianza (cfr. cpv. 4), ha il diritto di accedere ai dati. Appositamente non si parla di «istanze», ma di «autorità» successivamente incaricate del caso, poiché ci si riferisce sia al caso in cui la sorveglianza sia stata ordinata dalla polizia per ritrovare una persona scomparsa sia al caso in cui l'autorità successiva sia un corpo di polizia diverso (p.es. perché le ricerche si svolgono in un Cantone diverso da quello a cui appartiene il corpo di polizia che ha ordinato la sorveglianza).

Per il capoverso 4 cfr. commento, per analogia, dei capoversi 1-3.

Per il capoverso 5 cfr. commento del numero 1.4.2.

Art. 10 Diritto di consultare gli atti e diritto di accedere ai dati

Tutti i diritti previsti dal capoverso 1 sono retti dal CPP43.

Il capoverso 2 prevede le ipotesi in cui la domanda di assistenza giudiziaria sia una domanda d'estradizione e in cui la domanda verta su un altro caso di assistenza giudiziaria. Il diritto di consultare gli atti e il diritto di accedere ai dati dell’interessato raccolti nel corso dell'esecuzione di una domanda di estradizione (art. 1 cpv. 1 lett. b) sono retti dall'articolo 18a capoverso 4 della legge federale del 20 marzo 198144 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), dagli articoli 26 e 27 della legge federale del 20 dicembre 196845 sulla procedura amministrativa (PA), applicabile in virtù dell'articolo 12 capoverso 1 primo periodo AIMP46 e dagli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno 199247 sulla protezione dei dati (LPD). L'articolo 18a capoverso 4 AIMP48 è introdotto dal CPP49. Negli altri casi di assistenza giudiziaria (art. 1 cpv. 1 lett. b) questi diritti sono retti dagli articoli 18a capoverso 4 e 80b AIMP50, dall'articolo 9 della legge federale del 3 ottobre 197551 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale e dall'articolo 46 della legge federale del 22 giugno 200152 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale (LCPI), nonché dagli articoli 8 e 9 LPD53 se l'autorità incaricata della domanda di assistenza giudiziaria è un'autorità della Confederazione oppure dal diritto cantonale se tale autorità è il pubblico ministero di un Cantone. Va sottolineato che la legge federale del 21 dicembre 199554 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (art. 2) e le Convenzioni internazionali stipulate dalla Svizzera in materia

43RS ... (FF 2007 6327)

44RS 351.1

45 RS 172.021

46 RS 351.1

47 RS 235.1

48 RS 351.1

49 RS ... (FF 2007 6327)

50 RS 351.1

51 RS 351.93

52 RS 351.6

53 RS 235.1

54 RS 351.20