Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 47 pagine

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2.2 Sezione 2: Sistema informatico per il trattamento dei dati raccolti nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 6 Principio

L'articolo 6 riprende in sostanza il capoverso 1 dell'attuale articolo 8 OSCPT42.

Il sistema gestito dal Servizio non contiene i dati raccolti nel corso della sorveglianza della corrispondenza postale, poiché questi sono direttamente trasmessi all'autorità che ha ordinato la sorveglianza, conformemente all'articolo 9 AP.

Art. 7 Scopo del sistema di trattamento

Cfr. commento relativo al numero 1.4.2.

Art. 8 Contenuto del sistema di trattamento

I dati menzionati all'articolo 8 sono quelli ottenibili nell'ambito della sorveglianza. Possono fornire varie informazioni come, per esempio, il contenuto delle conversazioni telefoniche della persona sorvegliata, il contenuto delle sue comunicazioni via Internet o il luogo in cui si trova.

Art. 9 Accesso al sistema di trattamento

La disposizione del capoverso 1 rispecchia la situazione attuale. L'autorità che ha ordinato la sorveglianza può accedere, sotto riserva del capoverso 2, soltanto ai dati contenuti nel sistema che sono stati raccolti nel corso della sorveglianza e non a tutti i dati conservati nel sistema. In base a questa normativa, per esempio, anche le forze di polizia che lavorano a un caso possono accedere ai relativi dati se hanno l'autorizzazione del pubblico ministero che dirige le operazioni, ha ordinato la sorveglianza e ha accesso ai dati raccolti in tale ambito. Ma ciò è possibile soltanto se il pubblico ministero concede la propria autorizzazione e solo per i dati da questi indicati, in applicazione del principio della proporzionalità. Un poliziotto può, per esempio, essere autorizzato a consultare soltanto i dati che indicano quando e con quali collegamenti di telecomunicazione la persona sorvegliata è stata o è in contatto, e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione, ma non le comunicazioni di tale persona.

La disposizione prevista dal capoverso 2 permette di evitare che l'autorità che ha ordinato sorveglianza e le persone da questa designate accedano a dati di cui non hanno più bisogno. Richiede inoltre un comportamento attivo da parte dell'autorità che ha ordinato la sorveglianza affinché, decorsa una determinata scadenza, possa mantenere l'accesso a dati di cui ha ancora bisogno. In caso contrario l'accesso ai dati viene bloccato. Il Servizio deve avvertire l'autorità che ha ordinato la sorveglianza che il diritto di accesso ai dati raccolti nel corso della sorveglianza sta per scadere per permetterle, se necessario, di depositare in tempo una richiesta di proroga della scadenza per non perdere tale facoltà. Una decisione diversa porrebbe

42 RS 780.11