Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 47 pagine

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e l'autorità autorizzante possono – senza esservi obbligate – tenere conto di tale avvertimento per, eventualmente, revocare la sorveglianza impartita oppure non autorizzarla. Adottando questo meccanismo è possibile in particolare evitare le complicazioni derivanti da un eventuale ricorso contro la decisione del Servizio in seguito all’impossibilità tecnica di effettuare la sorveglianza (art. 34 cpv. 2 AP, cfr.

n. 1.4.9). Va precisato che il Servizio non determina la fattibilità tecnica della sorveglianza considerando gli strumenti tecnici a disposizione del soggetto incaricato di attuare la decisone, ma in base allo stato della tecnica nel momento in la sorveglianza va effettuata (cfr. art. 34 cpv. 2 e n. 1.4.9). Il meccanismo proposto permette inoltre alle autorità precitate di tenere conto delle notevoli difficoltà legate all'eventuale esecuzione della sorveglianza impartita. Si considerano difficoltà notevoli costi manifestamente sproporzionati per l'esecuzione della sorveglianza oppure problemi di ordine legale. Il termine entro il quale il Servizio deve informare l'autorità ordinante e l'autorità autorizzante del fatto che non è tecnicamente possibile effettuare la sorveglianza sarà fissato in un'ordinanza. Tale termine dovrà ovviamente essere particolarmente breve, in modo da premettere all'autorità ordinante, se necessario, di emettere in tempi brevi un nuovo ordine.

La lettera b ricalca essenzialmente l'attuale articolo 15 capoverso 2 primo periodo LSCPT e lo completa sulla base del nuovo campo d'applicazione personale di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b AP, precisando che la disposizione non riguarda soltanto i fornitori di servizi di telecomunicazione, ma anche le persone indicate all'articolo 2 capoverso 1 lettera b.

La lettera c riprende in sostanza il testo dell'attuale articolo 13 capoverso 1 lettera c LSCPT e lo completa sulla base del nuovo campo d'applicazione personale di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b AP, precisando che la disposizione non riguarda soltanto i fornitori di servizi di telecomunicazione, ma anche le persone indicate all'articolo 2 capoverso 1 lettera b. Il testo è stato adattato al funzionamento del nuovo sistema di sorveglianza ISS, nel quale i dati ottenuti dalla sorveglianza non sono più messi a disposizione delle autorità interessate tramite invio postale dei supporti di dati e dei documenti, ma grazie a un diritto di accesso al sistema informatico utilizzato dal Servizio (cfr. n. 1.4.2).

La lettera d modifica e integra il testo dell'attuale articolo 13 capoverso 1 lettera d LSCPT, che verte sul collegamento diretto (Direktschaltung), una modalità particolare di esecuzione della sorveglianza, ammessa solo in casi eccezionali. Nel sistema in essere, i dati ottenuti nell'ambito della sorveglianza disposta passano di regola attraverso il Servizio (che funge da intermediario tra i soggetti incaricati di effettuare la sorveglianza e le autorità ordinanti) e sono registrati nel suo sistema informatico. La stessa procedura viene adottata anche per la cosiddetta sorveglianza in tempo reale (Echtzeit-Überwachung), cioè non retroattiva (rückwirkende Überwachung). Da questo punto di vista il nuovo sistema di sorveglianza ISS funzionerà nello stesso modo (cfr. n. 1.4.2 e art. 16 lett. c ed e AP). Quando la sorveglianza disposta viene effettuata ricorrendo al collegamento diretto, il soggetto incaricato trasferisce i dati raccolti direttamente all'autorità interessata, senza passare dal Servizio, che dunque non registra i dati nel suo sistema. I dati sono invece registrati dall'autorità destinataria. La lettera d stabilisce le condizioni alle quali è consentito ricorrere alla procedura di collegamento diretto: si tratta di situazioni in cui il Servizio non è in grado, per ragioni tecniche, di svolgere il ruolo di intermediario, attribuitogli dalla legge, tra i soggetti che eseguono la sorveglianza e le autorità ordinanti. Sono fatti salvi l'artico-