Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 47 pagine
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2.5 Sezione 5: Obblighi nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni
Art. 20 Informazioni sui collegamenti di telecomunicazione
L'articolo 20 riprende essenzialmente l'attuale articolo 14 LSCPT. I collegamenti di telecomunicazione menzionati comprendono anche i collegamenti Internet (cfr. commento all'art. 1 cpv. 1 AP). Il periodo iniziale del capoverso 1 è uguale a quello del capoverso 1 dell'attuale articolo 14 LSCPT e tiene conto del nuovo campo d'applicazione personale di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b AP, attribuendo gli obblighi elencati non soltanto ai fornitori di servizi di telecomunicazione, ma anche alle persone indicate all'articolo 2 capoverso 1 lettera b. Ciò permette di includere anche la categoria dei rivenditori, per esempio quelli di carte SIM. A differenza delle comunicazioni e dei dati cosiddetti secondari, le informazioni menzionate all'articolo 20 non sono coperte dal segreto delle telecomunicazioni e dunque possono essere comunicate nel quadro di una procedura semplificata84. La loro comunicazione non deve quindi avvenire nell'ambito di una procedura soggetta alle condizioni restrittive dell'articolo 269 CPP85, in particolare all'elenco di reati menzionato al capoverso 2 di tale articolo86. Queste informazioni sono molto importanti per l'avanzamento delle indagini87, che possono, a seconda del loro esito, permettere di ordinare la sorveglianza alle rigide condizioni dell'articolo 269 CPP88.
Il capoverso 1 lettera a riprende l'attuale articolo 14 capoverso 1 lettera a LSCPT, aggiungendo il nome e la data di nascita, che sono elementi identificativi classici, anche per le autorità e ai fini di cui all'articolo 20 AP.
Il capoverso 1 lettera b riprende l'attuale articolo 14 capoverso 1 lettera b LSCPT.
Il capoverso 1 lettera c riprende l'attuale articolo 14 capoverso 1 lettera c LSCPT, utilizzando tuttavia la forma plurale. Se s’intende sorvegliare una persona è infatti utile conoscere tutti i tipi di collegamenti (p.es. telefono fisso, mobile e Internet) di cui dispone, e non soltanto un tipo di collegamento. Ciò permette di determinare con cognizione di causa quale tipo di collegamento deve essere sottoposto a sorveglianza. Occorre inoltre evitare di dover interrogare i fornitori di servizi di telecomunicazione tante volte quanti sono i tipi di collegamenti di cui dispone la persona in oggetto.
Il capoverso 2 ricalca in sostanza l'attuale articolo 15 capoverso 5bis LSCPT e tiene conto del nuovo campo d'applicazione personale di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b AP, attribuendo gli obblighi menzionati non soltanto ai fornitori di servizi di telecomunicazione, ma anche alle persone indicate all'articolo 2 capoverso 1 lettera b. Ciò permette di includere anche i rivenditori, per esempio quelli di carte SIM prepagate. Il capoverso 2 estende inoltre al settore di Internet l'obbligo di informare imposto ai soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della LSCPT. Tale obbligo, che attualmente riguarda esclusivamente le carte SIM prepagate nel settore della telefonia mobile, in futuro interesserà anche le carte «wireless» prepagate nel settore di Internet. Per permettere ai
84 Cfr. il messaggio del 1° luglio 1998 relativo alla LSCPT attuale, FF 1998 3319, pag. 3350.
85 RS ... (FF 2007 6327)
86 Thomas HANSJAKOB, op. cit. n. 1-4 e 23 ad art. 14 LSCPT.
87 Cfr. il messaggio del 1° luglio 1998 relativo alla LSCPT attuale, FF 1998 3319, pag. 3350.
88 RS ... (FF 2007 6327)