Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 47 pagine

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possibilità riconosciuta al Servizio di mettere a disposizione dell'autorità ordinante, su richiesta di quest'ultima, solo una parte dei dati ottenuti dal soggetto incaricato di effettuare la sorveglianza. Infine si è tenuto conto del nuovo campo d'applicazione personale di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b AP, precisando che la disposizione non riguarda soltanto i fornitori di servizi di telecomunicazione, ma anche le persone indicate all'articolo 2 capoverso 1 lettera b.

I compiti del Servizio di cui all'attuale articolo 13 LSCPT che non sono stati ripresi nell'articolo 16 AP sono stati inseriti nell'articolo 15 AP, a meno che non siano stati soppressi (cfr. commento relativo all'art. 15 AP) o trasferiti nell'OSCPT77.

Art. 17 Controllo della qualità

L'articolo 17 mira a garantire una corretta esecuzione della sorveglianza disposta.

Il capoverso 1 consente al Servizio di adottare misure di controllo per rimediare a eventuali problemi riscontrati dall'autorità inquirente coinvolta o dal Servizio stesso, riguardo ai dati forniti dai soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della LSCPT, soprattutto riguardo alla qualità dei dati. Un problema simile potrebbe verificarsi, per ipotesi, quando l'autorità inquirente constata che i cosiddetti dati secondari ottenuti nell'ambito di una sorveglianza retroattiva indicano comunicazioni che non figurano nelle registrazioni delle conversazioni effettuate nel quadro della sorveglianza in tempo reale. L'obiettivo di questa disposizione è anche quello di permettere al Servizio di anticipare tali situazioni effettuando controlli a titolo preventivo, al fine di garantire che nessun problema pregiudichi il corretto funzionamento della sorveglianza.

Secondo il capoverso 2, se il Servizio deve venire a conoscenza del contenuto dei dati per effettuare i controlli citati, la protezione dei dati gli impone di ottenere prima l'autorizzazione dell'autorità ordinante. Infatti il Servizio non ha alcun diritto di venire a conoscenza del contenuto dei dati, anche se sono in suo possesso perché registrati nel suo sistema informatico. L'autorizzazione non è invece richiesta se il Servizio è in grado di effettuare i controlli senza venire a conoscenza dei dati in questione.

Art. 18 Certificazione

Il compito del Servizio, di cui all'articolo 18, è teso a garantire che i fornitori di servizi di telecomunicazione possano eseguire senza difficoltà gli incarichi di sorveglianza loro assegnati.

Questo compito ha per corollario la possibilità per i fornitori di servizi di telecomunicazione di ottenere una certificazione a dimostrazione della loro capacità di eseguire correttamente le misure di sorveglianza per le quali hanno ottenuto la certificazione. Dal momento che i grandi fornitori di servizi di telecomunicazione operanti sul mercato svizzero – di cui si avvale la maggior parte degli utenti – dispongono di norma della tecnologia e del personale necessari per effettuare correttamente le misure di sorveglianza ordinate, è opportuno prevedere nell'articolo 18 AP solo la possibilità e non l'obbligo di certificazione, a differenza di quanto previsto dall'articolo 24 AP (cfr. relativo commento). Il Servizio procede alla certificazione secondo le proprie modalità, a spese dei fornitori di servizi di telecomunicazione. I test pos-

77 RS 780.11