Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
quali collegamenti di telecomunicazione la persona sorvegliata è stata o è in contatto e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione». Il rinvio all'articolo 16 lettera d AP mette in evidenza il fatto che, nel caso di una sorveglianza mediante collegamento diretto, i dati raccolti vengono trasmessi, in via eccezionale, direttamente al servizio di polizia designato dall'autorità ordinante e non al Servizio, che di norma svolge il ruolo di intermediario.
Il capoverso 2 ricalca in sostanza l'attuale articolo 15 capoverso 4 LSCPT e tiene conto del nuovo campo d'applicazione personale di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b AP, attribuendo gli obblighi menzionati non soltanto ai fornitori di servizi di telecomunicazione, ma anche alle persone indicate all'articolo 2 capoverso 1 lettera b. Inoltre, per meglio specificare il concetto di dati secondari e garantire l’omogeneità terminologica nel CPP98 (nonché nella PPM99 nella versione introdotta dal CPP100) e nella futura LSCPT, l’espressione che designa i dati secondari è stata sostituita con quella, in sostanza identica, utilizzata nell'articolo 273 capoverso 1 lettere a e b CPP101 (e nell'art. 70d cpv. 1 lett. a e b PPM102 nella versione introdotta dal CPP103). I dati secondari nell'ambito del traffico delle telecomunicazioni sono quindi designati come «i dati che consentono di individuare quando e con quali collegamenti di telecomunicazione la persona sorvegliata è stata o è in contatto e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione».
Il capoverso 3 impone ai soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della LSCPT di trasmettere al Servizio, su sua richiesta, soltanto una parte del flusso di dati. Quest'obbligo è complementare al compito del Servizio menzionato nell'articolo 16 lettera f AP. Il trasferimento di una parte soltanto anziché dell’intero flusso di dati può causare lavoro supplementare ai soggetti LSCPT, per la selezione che comporta; pertanto è opportuno adottare una base legale che preveda espressamente tale alternativa. Inoltre, questa possibilità non va confusa con quella riconosciuta al Servizio di mettere a disposizione dell'autorità ordinante, su richiesta di quest'ultima, solo una parte dei dati ricevuti dal soggetto incaricato di effettuare la sorveglianza. Per ulteriori dettagli si rimanda al commento relativo all'articolo 16 lettera f AP. Il capoverso 3 tiene conto del nuovo campo d'applicazione personale di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b AP, precisando che la disposizione non riguarda soltanto i fornitori di servizi di telecomunicazione, ma anche le persone indicate all'articolo 2 capoverso 1 lettera b.
Il capoverso 4 descrive gli obblighi specifici dei soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della LSCPT nell'attuazione della procedura di sorveglianza prevista dagli articoli 270bis CPP104 e 70abisPPM105, introdotti dal presente avamprogetto. Tale procedura consiste nell'accedere al sistema informatico sorvegliato per inserirvi uno o più programmi informatici al fine di consentire, da una parte, l'intercettazione e, dall'altra, la lettura dei dati decifrati (cfr. commento relativo all'art. 270bisCPP106). Nel quadro di tale procedura, i sog-
98 RS ... (FF 2007 6327)
99 RS 322.1
100 RS ... (FF 2007 6327)
101 RS ... (FF 2007 6327)
102 RS 322.1
103 RS ... (FF 2007 6327)
104 RS ... (FF 2007 6327)
105 RS 322.1
106 RS ... (FF 2007 6327)