Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 47 pagine

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soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della LSCPT di adempiere all'obbligo di informare anche nel settore di Internet, l'obbligo di controllo e di registrazione applicabile alle carte SIM prepagate, inserito nell'OSCPT89 (art. 19a), andrà esteso anche alle carte «wireless» prepagate. Va precisato che l’obbligo di informare riguarda soltanto le informazioni ottenute al momento della registrazione, che i soggetti LSCPT sono tenuti a effettuare prima di consegnare carte SIM prepagate o carte «wireless» prepagate all’avvio di un rapporto commerciale (Erstregistrierung), e non i dati riguardanti persone che potrebbero entrare in possesso di dette carte in seguito. Pertanto i soggetti LSCPT devono essere in grado di fornire, durante il periodo indicato, unicamente le informazioni che hanno dovuto richiedere al momento della vendita delle carte (Erstregistrierung), e non i dati relativi a eventuali futuri acquirenti, visto che una registrazione successiva di tali dati non è obbligatoria. Statuire diversamente significherebbe imporre ai rivenditori formalità eccessive e un lavoro amministrativo sproporzionato (cfr. anche il commento relativo all'art. 6a LTC90). Va inoltre sottolineato che il capoverso 2 non limita la portata del successivo capoverso 3 dell'articolo 20 AP; i soggetti di cui al capoverso 2 devono infatti rispettare anche l'obbligo specificato al capoverso 3.

Il capoverso 3 riprende e integra l'attuale articolo 14 capoverso 4 LSCPT e tiene conto del nuovo campo d'applicazione personale di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b AP, attribuendo gli obblighi menzionati non soltanto ai fornitori di servizi di telecomunicazione, ma anche alle persone indicate all'articolo 2 capoverso 1 lettera b. Per motivi di coerenza con il ruolo di intermediario attribuito al Servizio, si esplicita che le informazioni vanno fornite al Servizio e non, come nell'attuale LSCPT, all'autorità competente91.

Il capoverso 4 ricalca l'attuale articolo 14 capoverso 3 LSCPT e lo integra con i periodi finali degli attuali capoversi 5 e 6 dell'articolo 15 LSCPT.

Art. 21 Obblighi connessi all'esecuzione della sorveglianza

Il capoverso 1 riprende in sostanza l'attuale articolo 15 capoverso 1 LSCPT e lo completa sulla base del nuovo campo d'applicazione personale di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b AP, attribuendo gli obblighi menzionati non soltanto ai fornitori di servizi di telecomunicazione, ma anche alle persone indicate all'articolo 2 capoverso 1 lettera b. Inoltre, per meglio specificare il concetto di dati secondari e garantire l’omogeneità terminologica nel CPP92 (nonché nella PPM93 nella versione introdotta dal CPP94) e nella futura LSCPT, l’espressione che designa i dati secondari è stata sostituita con quella, in sostanza identica, utilizzata nell'articolo 273 capoverso 1 lettere a e b CPP95 (e nell'art. 70d cpv. 1 lett. a e b PPM96 nella versione introdotta dal CPP97). I dati secondari nell'ambito del traffico delle telecomunicazioni sono quindi designati come «i dati che consentono di individuare quando e con

89 RS 780.11

90 RS 784.10

91 Thomas Hansjakob, op. cit., n. 24 ad art. 14 LSCPT.

92 RS ... (FF 2007 6327)

93 RS 322.1

94 RS ... (FF 2007 6327)

95 RS ... (FF 2007 6327)

96 RS 322.1

97 RS ... (FF 2007 6327)