Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 47 pagine
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getti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della LSCPT devono, all’occorrenza, fornire al Servizio un aiuto particolare che esula dai loro obblighi ordinari, quando le peculiarità della modalità di sorveglianza lo richiedono. Tale aiuto è previsto solo nel caso in cui sia tecnicamente necessario per la corretta esecuzione della sorveglianza. Il capoverso 4 tiene conto del nuovo campo d'applicazione personale di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b AP, precisando che la disposizione non riguarda soltanto i fornitori di accesso a Internet, ma anche le persone indicate all'articolo 2 capoverso 1 lettera b. Ciò permette di includere anche chi tratta dati nell'ambito di un incarico di esternalizzazione conferito dai fornitori di servizi di telecomunicazione.
Il capoverso 5 riprende in sostanza l'attuale articolo 15 capoverso 2 secondo periodo LSCPT e lo completa sulla base del nuovo campo d'applicazione personale di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b AP, attribuendo gli obblighi menzionati non soltanto ai fornitori di servizi di telecomunicazione, ma anche alle persone indicate all'articolo 2 capoverso 1 lettera b.
Art. 22 Identificazione degli utenti Internet
L'articolo 22 prevede l'obbligo a carico dei soggetti LSCPT di adottare le misure tecniche necessarie per identificare chi accede a Internet per loro tramite. Quest'obbligo si applica a tutte le modalità di accesso, nei limiti imposti dall'articolo 20 capoverso 2 AP. L'articolo 22 integra inoltre l'articolo 20 capoverso 3 AP, è rivolto soprattutto ai fornitori di accesso a Internet (Internet-Anbieter/Zugangsvermittler) e trova applicazione in particolare per il caso in cui gli utenti accedono a Internet per mezzo di una rete senza fili (wireless LAN, WLAN, wireless local area network; hotspot, Wi-Fi, ecc.). Questo articolo si applica soprattutto nel caso in cui la rete di un Internet caffè, di una scuola, di un comune, di un albergo, di un ristornate, di un ospedale o di un privato sia messa a disposizione di terzi (p.es. i clienti di un albergo) perché possano accedere a Internet, sia a pagamento che gratuitamente (cfr. anche commento relativo all'art. 2 cpv. 1 AP). In questo caso il fornitore di accesso a Internet (Internet-Anbieter/Zugangsvermittler) delle istituzioni, degli organismi e delle persone precitati (p.es. l’albergo) deve essere in grado di identificare tali terzi ovvero i computer personali di questi ultimi che si sono connessi a Internet per mezzo della rete in oggetto. L'identificazione può aver luogo in diversi modi. Spetta al fornitore di servizi di telecomunicazione in questione adottare le misure necessarie, se necessario con l'appoggio del «titolare» della rete Internet (p.es l'albergo), per adempiere al suo obbligo d'identificazione. L’identificazione può, per esempio, avvenire attraverso un telefono cellulare (indipendentemente dal fatto che l'acceso a Internet sia gratuito o a pagamento): il terzo che desidera connettersi a Internet deve prima comunicare il proprio numero di telefonia mobile e poi riceve, nell'arco di qualche secondo, una password che gli permette di connettersi. In questo modo, grazie al numero del cellulare, il fornitore di servizi di telecomunicazione è in grado di contribuire all'identificazione della persona che accede a Internet per suo tramite. L'articolo 22 tiene conto del nuovo campo d'applicazione personale di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b AP, precisando che la disposizione non riguarda soltanto i fornitori di accesso a Internet, ma anche le persone indicate all'articolo 2 capoverso 1 lettera b. Ciò permette di includere anche gli esterni che trattano i dati su un incarico dei fornitori di servizi di telecomunicazione. A tale proposito si rimanda anche al commento relativo all'articolo 2 capoverso 1 AP.