Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 47 pagine

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Art. 23 Conservazione dei dati

L'articolo 23, che si ispira all'attuale articolo 15 capoverso 3 LSCPT, verte sul periodo di conservazione dei cosiddetti dati secondari nell'ambito del traffico delle telecomunicazioni. Per meglio specificare il concetto di dati secondari e garantire l’omogeneità terminologica nel CPP107 (nonché nella PPM108 nella versione introdotta dal CPP109) e nella futura LSCPT, l’espressione che designa i dati secondari è stata sostituita con quella, in sostanza identica, utilizzata nell'articolo 273 capoverso 1 lettere a e b CPP110 (e nell'art. 70d cpv. 1 lett. a e b PPM111 nella versione introdotta dal CPP112). I dati secondari nell'ambito del traffico delle telecomunicazioni sono quindi designati come «i dati che consentono di individuare quando e con quali collegamenti di telecomunicazione la persona sorvegliata è stata o è in contatto e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione». L'estensione da sei a dodici mesi della durata di conservazione dei dati secondari del traffico delle telecomunicazioni, compreso Internet, è una conseguenza dell'adozione parziale da parte del Parlamento della mozione 06.3170 presentata da Rolf Schweiger (cfr. n. 1.4.5). Allo stesso modo viene estesa la durata di conservazione dei dati secondari nell'ambito della corrispondenza postale (cfr. commento relativo all'art. 19 cpv. 2 AP). L'articolo 23 tiene conto del nuovo campo d'applicazione personale di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b AP, precisando che la disposizione non riguarda soltanto i fornitori di accesso a Internet, ma anche le persone indicate all'articolo 2 capoverso 1 lettera b.

Art. 24 Certificazione

In base all'articolo 24 primo periodo, l’assunzione delle spese da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione che non richiedono la certificazione e quindi devono ricorrere a terzi o al Servizio per garantire la corretta esecuzione della sorveglianza è da considerarsi la contropartita per il carattere facoltativo della certificazione (cfr. commento relativo all'art. 18 AP). Questa disposizione intende incentivare i fornitori a farsi rilasciare la certificazione ai sensi dell'articolo 18 AP. Tuttavia, nel caso indicato all'articolo 24 secondo periodo, i fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno più, a differenza della situazione prevista dall'articolo 18 AP, la possibilità di scegliere se richiedere la certificazione: sono obbligati a farlo secondo le modalità dell'articolo 18 AP per dimostrare la loro idoneità a eseguire correttamente eventuali future misure di sorveglianza.

Art. 25 Informazioni relative alle tecnologie e ai servizi

Come l'articolo 24 AP, l'articolo 25 mira a garantire una corretta esecuzione della sorveglianza ordinata. Si tratta in particolare di consentire al Servizio di anticipare le difficoltà che potrebbero insorgere nel quadro dei futuri incarichi di sorveglianza, anziché limitarsi a rimediare ai problemi che dovessero emergere nel corso dell'esecuzione della sorveglianza. L'articolo 25 serve inoltre ad adottare senza indugio le misure necessarie per permettere, all’occorrenza, al Consiglio federale di fissare in

107 RS ... (FF 2007 6327)

108 RS 322.1

109 RS ... (FF 2007 6327)

110 RS ... (FF 2007 6327)

111 RS 322.1

112 RS ... (FF 2007 6327)