Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 47 pagine
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Art. 28 Ricerca di persone condannate
L'articolo 28 prevede la possibilità di avvalersi della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni per ritrovare una persona condannata a una pena detentiva o a una misura privativa della libertà in base a una sentenza passata in giudicato. È opportuno inserire questa possibilità, soprattutto perché è già prevista nell'ambito dell'assistenza penale internazionale117 in virtù dell'articolo 18a capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981118 sull'assistenza internazionale in materia penale. Al pari della disposizione dell'articolo 27 AP, anche questa norma non va inserita nel CPP119, poiché non si applica ai procedimenti penali in corso, bensì a quelli già conclusi. Come previsto in sostanza dagli articoli 269 capoverso 1 lettera c CPP120 e 27 capoverso 2 lettera a AP, questa misura di sorveglianza è sussidiaria agli altri provvedimenti adottati per trovare il ricercato. Contrariamente al caso previsto dall'articolo 27 AP, la sorveglianza non si limita ai dati secondari, ma può riguardare anche le conversazioni atte a fornire informazioni sul luogo in cui si trova la persona condannata o soggetta alla misura privativa della libertà.
Art. 29 Procedura
L'articolo 29 stabilisce la procedura applicabile nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 AP.
Per quanto riguarda la procedura, il capoverso 1 rinvia, per analogia, agli articoli 271-279 CPP121. Visto che nel caso previsto dall'articolo 28 AP si è in presenza di una sentenza passata in giudicato e non soltanto di gravi sospetti di reato, non vi è motivo di subordinare la sorveglianza alle condizioni supplementari di cui all'articolo 269 capoverso 1 lettere a e b CPP122, ossia la commissione di uno dei reati specificati nell'articolo 269 capoverso 2 CPP e la gravità del reato.
Il capoverso 2 attribuisce la competenza di disporre e autorizzare la sorveglianza descritta negli articoli 27 e 28 AP. Nell'ambito dell'assistenza penale internazionale, la questione è disciplinata dall'articolo 18a della legge federale del 20 marzo 1981123 sull'assistenza internazionale in materia penale, nella versione modificata dal CPP124. In virtù dell'articolo 18a capoverso 1 di tale legge, in tale ambito l'emanazione dell'ordine di sorveglianza per determinare il luogo di soggiorno di una persona perseguita compete all'Ufficio federale di giustizia.
117 Thomas Hansjakob, op. cit., n. 8 ad art. 1 LSCPT.
118 RS 351.1
119 RS ... (FF 2007 6327)
120 RS ... (FF 2007 6327)
121 RS ... (FF 2007 6327)
122 RS ... (FF 2007 6327)
123 RS 351.1
124 RS ... (FF 2007 6327)