Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 47 pagine
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2.7 Sezione 7: Spese ed emolumenti
Art. 30
Il capoverso 1 riprende l'attuale articolo 16 capoverso 1 LSCPT nella versione derivante dal Programma di consolidamento (PCon) 2011-2013125, posto in consultazione dal Consiglio federale il 14 aprile 2010 e che sopprime l’indennità per i soggetti LSCPT (cfr. n. 1.4.6). Il capoverso 1 completa inoltre il testo sulla base del nuovo campo d'applicazione personale di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b AP, precisando che la disposizione non riguarda soltanto i fornitori di servizi postali e di telecomunicazione, ma anche le persone indicate all'articolo 2 capoverso 1 lettera b AP. Non si prevede nemmeno il versamento di un'indennità ai soggetti LSCPT in relazione ai loro obblighi derivanti dall'articolo 21 capoverso 4 AP.
Il capoverso 2 primo periodo precisa espressamente, per motivi di chiarezza, che l'autorità ordinante deve versare un emolumento per le prestazioni di sorveglianza fornite dal Servizio. Il capoverso 2 secondo periodo riprende l'articolo 16 capoverso 2 LSCPT nella versione derivante dal Programma di consolidamento (PCon) 2011-2013126 (cfr. n. 1.4.6), che è la disposizione su cui si fonda l'ordinanza del Consiglio federale che fissa tali emolumenti127 in funzione del tipo di sorveglianza. Non viene più fatta menzione delle indennità, poiché il loro versamento non è più previsto al capoverso 1. Il Consiglio federale dovrà in particolare disciplinare, in detta ordinanza, l'emolumento da versare al Servizio dall'autorità che ha ordinato la sorveglianza prevista dall'articolo 270bisCPP128 o dall'articolo 70abisPPM129. Nel fissare l'ammontare dell'emolumento previsto per ciascun tipo di sorveglianza, il Consiglio federale deciderà in quale percentuale il totale degli emolumenti versati deve coprire le spese di funzionamento del Servizio.
Nel sistema che prevede il versamento di un'indennità appropriata ai soggetti LSCPT, l'autorità ordinante versa al Servizio un ammontare a titolo di emolumento. Successivamente quest'ultimo versa – a seconda del tipo di sorveglianza – tutta o parte di tale somma a titolo d'indennità al soggetto che ha effettuata la sorveglianza, e tiene l'eventuale differenza come corrispettivo per le prestazioni fornite all'autorità ordinante130. Nel sistema dell’articolo 16 capoverso 1 della LSCPT nella versione derivante dal Programma di consolidamento (PCon) 2011-2013131 (cfr. n. 1.4.6) e nel sistema corrispondente della futura LSCPT, che invece non prevedono più un'indennità per i soggetti LSCPT, l'ammontare che l'autorità ordinante versa al Servizio a titolo di emolumento non comprende più la quota corrispondente a detta indennità.
A completamento occorre ancora menzionare che l'ammontare versato al Servizio dall'autorità ordinante a titolo di emolumento costituisce una spesa procedurale, più precisamente un disborso, che tale autorità può, nel rispetto delle regole procedurali,
125http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1854/Vorlage.pdf
126http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1854/Vorlage.pdf
127 RS 780.115.1
128RS ... (FF 2007 6327)
129RS 322.1
130 RS 780.115.1
131 http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1854/Vorlage.pdf