Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 47 pagine

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Art. 32 Giurisdizione

L'articolo 32 non attribuisce a un'autorità amministrativa federale la competenza di perseguire e giudicare eventuali reati. La legge federale del 22 marzo 1974142 sul diritto penale amministrativo non è infatti applicabile. Come di norma, la competenza in materia spetta quindi ai Cantoni.

2.9 Sezione 9: Vigilanza e rimedi giuridici

Art. 33 Vigilanza

Il capoverso 1 corrisponde all'articolo 58 capoverso 1 LTC143. Spetta al Servizio ricoprire il ruolo di autorità di vigilanza nell'ambito della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, poiché ha maggiore dimestichezza con la materia e le norme applicabili.

Il capoverso 2 corrisponde all'articolo 58 capoverso 2 lettera a LTC144. Elenca i provvedimenti che il Servizio può adottare se constata una violazione del diritto in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Se del caso, l’articolo permette al Servizio di pronunciare un’ingiunzione a rimediare alla violazione constata o ad adottare misure atte a prevenire qualsiasi recidiva. Il destinatario dell’ingiunzione dovrà informare il Servizio sulle misure adottate. Il secondo periodo è una disposizione analoga all'articolo 58 capoverso 5 LTC145. Oltre a pronunciare le misure menzionate, il Servizio può presentare una denuncia penale fondandosi sull’articolo 31 AP. Occorre precisare che, come attualmente, in caso di violazione del diritto in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni si potranno ancora pronunciare misure più incisive rispetto a quelle di competenza del Servizio in virtù del capoverso 2. L’adozione di tali misure spetta tuttavia al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione, per la corrispondenza postale, e all'Ufficio federale delle comunicazioni e alla Commissione federale delle comunicazioni, per il traffico delle telecomunicazioni. Come attualmente, l'Ufficio federale delle comunicazioni e la Commissione federale delle comunicazioni possono intervenire in virtù degli articoli 58 e 60 della LTC146 e il Servizio informa queste autorità sulle violazioni che ha constatato, al fine di permettere loro di adottare, se necessario, le suddette misure.

Per ulteriori dettagli in merito all'articolo 33 si rimanda al numero 1.4.8.

Art. 34 Rimedi giuridici

Il capoverso 1 è la disposizione generale che regge il ricorso contro le decisioni adottate dal Servizio, in particolare quelle che fissano gli emolumenti (cfr. anche il commento relativo all'art. 30 AP).

142 RS 313.0

143 RS 784.10

144 RS 784.10

145 RS 784.10

146 RS 784.10