Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine
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Secondo SIMSA il criterio determinante per definire i soggetti tenuti ad eseguire la sorveglianza dovrebbe essere l’offerta della comunicazione individuale. Secondo GDS e gr.ch, la tendenza ad assoggettare all’obbligo di sorveglianza tutte le forme di comunicazione si evidenzia chiaramente nell’estensione del campo d’applicazione.
SKS, Verdi, USS e KFG ritengono inaudito che le ripercussioni per i nuovi soggetti della legge non siano state illustrate. Secondo i Verdi e USS, i costi d’investimento necessari per la sorveglianza costituiscono un problema per i piccoli provider locali e, a seconda delle circostanze, ne pregiudicano l’esistenza. In qualità di piccolo fornitore di hosting direttamente interessato, INT ritiene che, visti i costi che ne conseguono, la revisione sia estremamente dannosa per l’economia, poiché toglie soprattutto alle piccole imprese la possibilità di gestire un’infrastruttura di comunicazione conformemente alla legge. Inoltre, con la situazione attuale di Internet qualsiasi utente è in grado di codificare e rendere anonimi i propri dati (p.es. mediante Tor o Freenet) e quindi qualsivoglia sorveglianza di Internet è una farsa. La revisione è pertanto inutile e inoltre sfavorevole alle PMI.
RD osserva inoltre che l’obiettivo di contemplare determinati fornitori, come ad esempio i gestori di mere piattaforme e-mail quali GMX, Hotmail o Gmail, non può essere raggiunto per motivi pratici, giacché l’esperienza insegna che solitamente tali piattaforme si trovano all’estero, ove la LSCPT non può essere applicata. La prevista estensione del campo d’applicazione non risolverebbe inoltre il problema dovuto al fatto che l’utente finale codifica la sua comunicazione e i suoi dati (problema Skype) e non affida il codice al suo fornitore di accesso a Internet (indipendentemente dal fatto che si tratti di un fornitore di servizi di telecomunicazione ai sensi della legge). Non va inoltre dimenticato il motivo per cui esiste la LSCPT: i fornitori di servizi di telecomunicazione sono soggetti al segreto delle telecomunicazioni e quindi occorre disciplinare i casi in cui essi possono rendere note informazioni che sottostanno a tale segreto professionale. Questo tuttavia significa che è contrario al sistema estendere il campo d’applicazione della LSCPT oltre la cerchia di tali fornitori di servizi di telecomunicazione anche a soggetti che non sottostanno al segreto delle telecomunicazioni. Questi ultimi sono soggetti tutt’al più eccezionalmente al segreto delle telecomunicazioni. I loro documenti sono quindi accessibili anche se si applicano gli strumenti usuali della procedura penale e quindi non vi è motivo di assoggettarli alla LSCPT. In caso contrario, è possibile che il compito delle autorità di perseguimento penale venga addirittura ostacolato, in quanto si potrebbe sostenere a buon diritto che il disciplinamento in una legge speciale invalida tutte le altre regole concernenti la consegna di documenti, l’informazione o il sequestro. La prevista estensione del campo d’applicazione è problematica per il solo fatto che gli obblighi sono fatti su misura per i fornitori di servizi di telecomunicazione, per cui non è assolutamente chiaro come possano adempirli i nuovi soggetti contemplati dalla LSCPT. Può ad esempio trattarsi di gestori di un sito Internet che dispone di una funzione che permette alle persone di comunicarsi informazioni. Da un lato gestiscono un server mail per terzi o lo hanno collegato a un server di un fornitore di servizi di telecomunicazione, dall’altro, per ogni processo di comunicazione, trasmettono e-mail di terzi al server del destinatario. Si può quindi senz’altro sostenere che si tratta di imprese che trasmettono dati della comunicazione a terzi a titolo professionale o che mettono a disposizione l’infrastruttura necessaria. Rientrerebbero inoltre nel campo d’applicazione innumerevoli hosting-provider, ad esempio anche quelli che offrono piattaforme di e-commerce, quali eBay o Ricardo, e ogni impresa che sul proprio sito permette a terzi di fare commenti di qualsiasi genere (p.es. in un libro degli ospiti o in un blog). Infatti, anche questi ultimi trasmettono dati della comunicazione (p.es. il contenuto di annunci di vendita) a terzi (gli internauti) o mettono a disposizione l’infrastruttura necessaria. In tale contesto, a pagina 17 il rapporto esplicativo osserva che s’intendono contemplare soltanto gli hosting-provider. Allo stato attuale anche i media elettronici che pubblicano lettere dei lettori o annunci in Internet sono da considerarsi hosting-provider e dovrebbero pertanto essere contemplati dalla LSCPT. Tutte queste imprese dovrebbero creare a proprie spese