Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine
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un’enorme infrastruttura, in modo da poter adempiere gli obblighi previsti. Per le autorità di perseguimento penale è senza dubbio allettante poter avere accesso in qualsiasi momento a qualsivoglia processo in Internet. Ma ciò non può e non dovrebbe essere l’obiettivo della LSCPT, che dovrebbe servire soltanto alla sorveglianza delle telecomunicazioni e non di tutto il mondo «digitale».
A RD non è noto alcun Paese occidentale che sorvegli Internet in modo così esteso come lo prevede l’avamprogetto. Sebbene siano menzionati separatamente al capoverso 2, in base alla formulazione dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b potrebbero addirittura essere ora contemplati i gestori di reti di telecomunicazione interna e di centralini privati, dato che mettono a disposizione l’infrastruttura necessaria per trasmettere dati della comunicazione a terzi. Anche se si affermasse che il traffico delle telecomunicazioni dell’impresa stessa non è coinvolto, potrebbero ciononostante essere contemplate numerose imprese, ossia quelle che permettono ai propri collaboratori di fare telefonate o scrivere e-mail private o quelle che fungono da servizi centrali di IT o telecomunicazione in seno a gruppi di imprese e in tale funzione forniscono servizi di telecomunicazione per altri gruppi. Anche in questo caso le conseguenze del nuovo campo d’applicazione personale dell’AP-LSCPT sono del tutto sproporzionate. Anche le imprese che forniscono servizi nel settore della sicurezza di reti (p.es. managed security service), sorvegliando e gestendo ad esempio reti interne di imprese (p.es. mediante firewall) potrebbero rientrare nel campo d’applicazione. Si potrebbe infatti sostenere che approntando un firewall mettono a disposizione a titolo professionale l’infrastruttura necessaria per poter trasmettere a terzi i dati della comunicazione. Rientrano nel campo d’applicazione della LSCPT anche le imprese che vendono o danno in affitto in Svizzera hardware o software per reti, poiché mettono a disposizione dei fornitori di servizi di telecomunicazione o anche di altre imprese l’infrastruttura necessaria. Secondo RD non sono state ben ponderate le conseguenze dell’estensione del campo d’applicazione della LSCPT. RD chiede pertanto di rinunciare all’estensione o perlomeno di rivedere la disposizione in modo tale che anche in caso di interpretazione ampia siano contemplati soltanto coloro che devono effettivamente essere contemplati.
CSI osserva che, a causa della disposizione in questione, tutti i suoi membri, ossia le amministrazioni di tutti i livelli statali, potrebbero essere soggetti alla LSCPT, poiché di regola gestiscono reti informatiche e telefoniche a cui, per adempiere compiti amministrativi, sono collegati anche terzi (p.es. Cantoni, Comuni, altre autorità). Perciò CSI ritiene in generale problematica la disposizione e in particolare la sua applicazione alle reti dell’amministrazione pubblica. Chiede quindi di stralciare la lettera b.
Nel suo parere VD osserva che l’espressione «dati relativi alla comunicazione» dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b non aiuta a chiarire chi rientri nel campo d’applicazione. Secondo la prassi attuale, la maggior parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione è disposta a consegnare, direttamente o su richiesta di un giudice, dati alla polizia, perché ritiene di non sottostare al segreto delle telecomunicazioni. Occorre quindi chiedersi se la revisione totale proposta non abbia la conseguenza che in futuro tali servizi possano operare soltanto nell’ambito della LSCPT.
ETH e UNISG rendono attenti alla seguente contraddizione: secondo il rapporto esplicativo le «scuole» sono esentate dall’obbligo di sorveglianza. Ciononostante le spiegazioni all’articolo 22 («Identificazione degli utenti Internet») menzionano le scuole tra coloro che sono soggetti all’obbligo. La lettera b va quindi precisata, chiarendo che rientrano nel campo d’applicazione della LSCPT soltanto coloro che forniscono prestazioni per i soggetti di cui alla lettera a. ETH chiede inoltre che, in quanto istituto pubblico che offre servizi soltanto agli studenti e a organizzazioni affini, il Politecnico non sia soggetto alla LSCPT ai sensi del capoverso 1. Secondo UNIZH il termine «persone» non chiarisce se la legge sia applicabile a