Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine
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4 Il Servizio permette alla nuova autorità incaricata del caso che lo richieda e ai soggetti da questa designati di accedere in rete, nei limiti dell'autorizzazione loro concessa, ai dati raccolti nel corso della sorveglianza contenuti nel sistema di trattamento. La nuova autorità incaricata del caso e i soggetti da questa designati hanno accesso in rete a tali dati per tutto il tempo in cui la nuova autorità incaricata del caso rimane competente, ma al massimo per un anno dalla domanda di accesso indirizzata al Servizio. Per il resto sono applicabili per analogia i capoversi 2 e 3.
5 Se per ragioni tecniche non è possibile consultare in rete i dati raccolti nel corso della sorveglianza, i dati sono comunicati inviando supporti di dati e documenti per posta.
Nove partecipanti65 chiedono di stabilire esplicitamente nel capoverso 5 che le circostanze del caso concreto o difficoltà tecniche possono rendere necessario l’invio postale mediante supporto di dati o documenti. Per impedire abusi o ricatti, i partecipanti a un procedimento, in particolare la difesa, dovrebbero inoltre avere accesso ai dati esclusivamente attraverso il collegamento del pubblico ministero o del giudice istruttore. I dati dovrebbero essere protetti dall’accesso di terzi, eventualmente criptandoli. VD approva la consultazione in rete dei dati soltanto a condizione che le parti e i giudici ottengano gli stessi accessi previsti dal sistema attuale.
BE, NW, BL e SSDP chiedono di mantenere il vecchio sistema. Il disciplinamento dell’accesso proposto è complicato, soggetto a errori e inutile. A volte i procedimenti vengono trasferiti, uniti o separati e il nuovo sistema non tiene conto di queste possibilità procedurali. Inoltre, il disciplinamento dell’accesso proposto è in parte anche contrario alle disposizioni del CPP. Infatti, secondo quest’ultimo le parti devono avere accesso agli atti originali. In caso di accesso diretto delle parti al sistema del Servizio, esistono dubbi in merito alla sicurezza tecnica. Il nuovo sistema ha grossi svantaggi senza portare vantaggi degni di nota. Anche LU, SZ, SO, SG, SH e CAIS chiedono di mantenere il vecchio sistema ed eventualmente di valutare se, vista l’enorme quantità di dati, non sia opportuno limitare la conservazione centrale dei dati a quelli di Internet e registrare e inviare, come sinora, i dati della sorveglianza telefonica su supporti di dati. LU si chiede se i dati saranno ancora a disposizione se dovessero essere accessibili in un momento successivo nel quadro della revisione di una sentenza. Secondo il rapporto esplicativo ciò non è garantito. ZG chiede di prendere in considerazione un disciplinamento più semplice. Per BS, FSA e MS il sistema proposto viola i diritti delle parti ed è necessario un meccanismo di controllo per garantire che tutti i dati importanti si trovino anche nel dossier.
Il PPD rende attento al pericolo di abusi nell’ambito di Internet e chiede di garantire che sia possibile accedere soltanto ai dati raccolti nel corso della sorveglianza.
Per parecchi partecipanti66 la prima menzione della legge sulla protezione dei dati nel capoverso 2 è estremamente tardiva. La protezione dei dati deve iniziare nel momento in cui i dati vengono raccolti. Inoltre, nel capoverso 1 non è specificato chi rilascia l’autorizzazione. In tutto l’articolo manca la menzione di procedure per garantire la protezione dei dati.
2.5. Articolo 10 Diritto di consultare gli atti e diritto di accedere ai dati
1 Il diritto di consultare gli atti e il diritto di accedere ai dati dell'interessato raccolti nel quadro di un procedimento penale (art. 1 cpv. 1 lett. a) sono retti dagli artico-li 95, 97, 98, 99 capoverso 1, 101 capoverso 1, 102 e 279 CPP.
2 Il diritto di consultare gli atti e il diritto di accedere ai dati dell'interessato raccolti nell'ambito dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria (art. 1 cpv. 1 lett. b) sono retti dalla legislazione speciale in materia, nonché dalla legge federale del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati (LPD), se l'autorità incaricata della domanda di assistenza giudiziaria è un'autorità della Confederazione, oppure dal diritto cantonale, se tale autorità è il pubblico ministero di un Cantone.
65 ZH, AG, GL, TG, VS, JU, CCDGP, CCPCS, CCC.
66 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable.