Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/100: Legge federale concernente l'imposizione della proprietà abitativa privata (Imposizione della proprietà abitativa) · 46 pagine

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2 Spiegazioni dei singoli articoli

2.1 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)

Articolo 21

L’articolo 21 subisce una revisione totale. L’articolo 21 capoverso 1 lettera b LIFD in vigore reca la disposizione centrale ai fini dell’imposizione della proprietà abitativa, nel senso che stabilisce che il valore locativo degli immobili che il contribuente ha a disposizione per uso personale in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito è imponibile come reddito. Il capoverso 2 disciplina le modalità di fissazione del valore locativo, segnatamente in funzione del valore di mercato e dell’utilizzazione effettiva. La soppressione di questa disposizione fa sì che il valore locativo non sia più imponibile. La mancata presa in considerazione del valore locativo come reddito imponibile non deve essere sancita esplicitamente dalla legge, perché l’uso in proprio di valori patrimoniali è imponibile soltanto in presenza di una normativa legale, come per quanto riguarda il valore locativo nell’ambito della legislazione in vigore. L’abrogazione dell’articolo 21 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 LIFD impone una revisione totale dell’articolo. D’ora in poi l’articolo 21 comporterà un capoverso unico suddiviso nelle lettere a–c. Le attuali lettere c e d divengono rispettivamente le lettere b e c.

Articolo 32

L’articolo 32 LIFD in vigore disciplina i costi che sono fiscalmente deducibili in ambito di sostanza privata mobiliare e immobiliare. Sulla base del nuovo concetto di imposizione della proprietà abitativa (cfr. n. 1.6.2) questa disposizione va d’ora in poi suddivisa nei tre articoli 32, 32a e 32b, nel senso che in ambito di costi deducibili occorre operare una distinzione tra sostanza mobiliare privata, immobili privati in generale e immobili privati dati in locazione o in affitto.

Il nuovo articolo 32 LIFD corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 32. Esso comprende le spese deducibili in ambito di sostanza immobiliare privata (spese d’amministrazione da parte di terzi e imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate).

Articolo 32a (nuovo) Immobili

L’articolo 32a LIFD concerne gli immobili della sostanza privata. Esso si applica a prescindere dall’utilizzazione dell’immobile. Si deve comunque trattare di un immobile facente parte della sostanza privata. Sono invece esclusi da questa normativa gli immobili facenti parte della sostanza commerciale.

L’articolo enumera i costi deducibili in ambito di immobili privati. Visto che l’imposizione del valore locativo viene abolita, non sono di conseguenza più deducibili le spese dell’immobile (spese di manutenzione, spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, premi d’assicurazione, spese d’amministrazione da parte di terzi). D’ora in poi sono unicamente deducibili le spese di investimento per misure di risparmio energetico e di protezione dell’ambiente particolarmente efficaci dal profilo qualitativo. Questa normativa si orienta alla mozione della CET-S