Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/100: Legge federale concernente l'imposizione della proprietà abitativa privata (Imposizione della proprietà abitativa) · 46 pagine
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«Maggiore effettività ed efficienza nelle deduzioni fiscali a titolo di risanamento energetico degli edifici», trasmessa l’11 giugno 2009 (09.3014), che si intende attuare per il tramite di una revisione dell’ordinanza del DFF concernente i provvedimenti per l’utilizzazione razionale dell’energia e per l’impiego di energie rinnovabili (RS 642.116.1). Nel caso di questa possibilità di deduzione si tratta di istituire incentivi mirati agli investimenti nel settore del risparmio energetico e della protezione dell’ambiente. L’asticella deve essere di conseguenza posta molto in alto. Concretamente, ciò significa che in futuro i costi di sostituzione di apparecchi domestici a grande consumo di corrente elettrica (fornelli, forni, congelatori, ecc.), deducibili nel quadro della legislazione in vigore, perdono la loro legittimazione alla deduzione nel senso di una misura di utilizzazione razionale dell’energia. Questo modo di procedere è sostenibile nella misura in cui la tecnica attuale è ulteriormente evoluta rispetto al suo stato di 10 o 15 anni or sono, anche per quanto riguarda il risparmio di corrente elettrica. Siffatte misure di risparmio energetico sono particolarmente soggette al fenomeno dell’imitazione, perché i contribuenti ricevono dai poteri pubblici sostegni finanziari (deduzioni fiscali) per azioni che avrebbero comunque intrapreso anche senza promozione da parte dello Stato. Affinché una misura di risparmio energetico legittimi anche in futuro la deduzione, la sua qualità in materia di tecnica energetica deve essere vincolata a requisiti energetici che sono ancora da definire con maggiore precisione. Quanto più elevata la quota di valore aggiunto della misura di risparmio, tanto maggiore il valore d’uso e presumibilmente anche l’effetto energetico. A partire da queste premesse, la deducibilità permane garantita in futuro in relazione all’acquisto di nuovi elementi complementari, come l’installazione di un impianto di sfruttamento delle energie rinnovabili o il montaggio di una pompa termica.
Viene inoltre mantenuta la deduzione già attualmente possibile delle spese legate ai lavori di conservazione dei monumenti storici (cpv. 2).
Nel caso di entrambe queste possibilità di deduzione – per misure di risparmio energetico e di protezione dell’ambiente particolarmente efficaci dal profilo qualitativo e per lavori di conservazione dei monumenti storici – si tratta di obiettivi estranei alla fiscalità. Entrambe queste possibilità di deduzione corrispondono comunque a mandati che la Costituzione federale impartisce alla Confederazione e ai Cantoni nei settori della protezione della natura e del paesaggio nonché della promozione della costruzione di alloggi e dell’accesso alla proprietà abitativa (art. 78 e 108 Cost.), che non sono toccati dalla soppressione dell’imposizione del valore locativo e della deducibilità delle corrispondenti spese di conseguimento del reddito. È pertanto giustificato ammettere tali possibilità di deduzione anche in futuro.
Articolo 32b capoversi 1–6
Capoverso 1
Diversamente dal caso degli immobili in uso proprio, nel caso degli immobili della sostanza privata dati in locazione o in affitto fondamentalmente non vengono apportati cambiamenti riguardo alle deduzioni. Si possono dedurre non soltanto le spese per misure di rispamio energetico e di protezione dell’ambiente particolarmente efficaci dal profilo qualitativo (cfr. spiegazioni relative all’art. 4) ma, come finora, anche le spese dell’immobile (spese di manutenzione, spese di