Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/100: Legge federale concernente l'imposizione della proprietà abitativa privata (Imposizione della proprietà abitativa) · 46 pagine
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riattazione di immobili di nuova acquisizione [abrogazione della prassi Dumont], premi d’assicurazione, spese d’amministrazione da parte di terzi), nonché gli interessi passivi maturati sui debiti privati fino a concorrenza dei redditi imponibili della sostanza (cfr. spiegazioni relative all’art. 33).
Capoversi 2 e 3
Così come nel pacchetto fiscale 2001, si precisa che i costi devono essere presi in considerazione in modo proporzionale se l’immobile è dato in locazione a terzi solo in misura o a tempo parziale. Così facendo si garantisce che unicamente i costi aventi il carattere di spese di conseguimento del reddito vengano dedotti. Se il proprietario utilizza in proprio e a tempo parziale gli immobili dati in locazione o in affitto, è ammessa la deduzione dei costi in proporzione al rapporto tra durata di locazione o di affitto e utilizzazione in proprio.
Capoverso 4
Il capoverso 4 stabilisce che l’utilizzazione di un immobile nel quadro di un’attività lucrativa indipendente è considerata locazione. In caso di utilizzazione mista, ossia quando gli immobili sono utilizzati sia a titolo professionale, sia a titolo privato, si applica il cosiddetto metodo della preponderanza. La legislazione in vigore designa come patrimonio commerciale tutti i valori patrimoniali destinati integralmente o prevalentemente all’attività lucrativa indipendente. Ciò significa che l’immobile appartiene integralmente al patrimonio commerciale o alla sostanza privata, a seconda della quota di utilizzazione prevalente. L’immobile che ha una parte minore destinata all’attività lucrativa indipendente è assegnato alla sostanza privata, con la conseguenza che le deduzioni afferenti alla parte adibita a scopo commerciale non possono essere fatte valere. Per evitare questa mancata deduzione le parti dell’immobile destinate all’attività lucrativa indipendente devono essere considerate locate.
Capoverso 5
Le spese di investimento per misure di risparmio energetico e di protezione dell’ambiente particolarmente efficaci dal profilo qualitativo e per lavori di conservazione di monumenti storici sono in ogni caso deducibili integralmente anche per quanto riguarda gli immobili locati o affittati in misura o a tempo parziale. È quanto stabilisce il capoverso 5.
Capoverso 6
La possibilità di effettuare una deduzione forfettaria al posto dei costi effettivi dell’immobile deve essere mantenuta per quanto riguarda gli immobili dati in locazione o in affitto. La deduzione forfettaria va ridotta proporzionalmente in caso di locazione o di affitto in misura o a tempo parziale. A motivo della suddivisione dell’attuale articolo 32, questa norma è lievemente modificata e integrata nel nuovo articolo 32b. Dal profilo del contenuto questa disposizione concorda tuttavia con quella dell’attuale articolo 32 capoverso 4 LIFD.
Articolo 33
Capoverso 1 lettera a