Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/100: Legge federale concernente l'imposizione della proprietà abitativa privata (Imposizione della proprietà abitativa) · 46 pagine

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Nel quadro del programma di stabilizzazione 2008 è stata accolta nella LIFD la differenziazione tra interessi sui debiti commerciali e interessi sui debiti privati. Secondo la legislazione in vigore gli interessi sui debiti privati possono essere dedotti soltanto in misura limitata, segnatamente fino a concorrenza dei redditi imponibili della sostanza sommati a ulteriori 50 000 franchi.

Questo limite è stato stabilito in vista dell’imposizione del valore locativo. Esso avrebbe dovuto essere sufficientemente elevato da poter garantire la deduzione degli interessi passivi afferenti alla proprietà abitativa. Come conseguenza logica della soppressione del valore locativo, nel caso degli immobili in uso proprio decade anche la deduzione degli interessi passivi maturati sui debiti privati che superano i redditi della sostanza. Non si giustifica invece una deduzione supplementare, relativa agli interessi passivi maturati sui debiti privati. Ogni eccedenza di interessi al di là del provento lordo della sostanza è considerata spesa per interessi per debiti destinati al finanziamento del consumo o a investimenti senza redditi imponibili. L’articolo 33 capoverso 1 lettera a deve pertanto essere adeguato in maniera corrispondente.

Il secondo periodo dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a corrisponde alla legislazione in vigore.

Capoversi 3 e 4

L’adozione di misure di sostegno a favore dei nuovi proprietari si rivela necessaria ed è perlopiù incontestata. L’esperienza mostra che chi acquista la prima proprietà abitativa spesso deve indebitarsi fortemente. La possibilità di deduzione degli interessi passivi maturati sui debiti privati prevista nel quadro della legislazione in vigore esercita pertanto un forte stimolo fiscale nei confronti dei contribuenti che acquistano proprietà abitative. Dato che questo stimolo viene meno in caso di cambiamento di sistema, si impone una norma eccezionale a favore degli acquirenti della prima abitazione, nel senso che nonostante la soppressione del valore locativo sia loro consentita per un periodo limitato di tempo la deduzione integrale o parziale degli interessi passivi. Questa norma speciale, rispettivamente questa disparità di trattamento è giustificata, perché per il suo tramite si può ottemperare al mandato costituzionale della promozione della proprietà abitativa.

Così come nel pacchetto fiscale 2001 (art. 33 cpv. 1bis) e in sintonia con le mozioni Sommaruga (09.3213) e Schweiger (09.3215) occorre pertanto prevedere una normativa speciale per gli acquirenti della prima abitazione. I contribuenti che acquistano per la prima volta al loro domicilio un’abitazione destinata durevolmente ed esclusivamente all’uso personale devono poter fruire – oltre alla deduzione per interessi passivi maturati sui debiti privati fino a concorrenza dei redditi imponibili della sostanza – anche della possibilità di far valere una deduzione per interessi passivi più elevata, limitata nel tempo e nell’importo. L’applicazione di questa normativa speciale è limitata a 10 anni a contare dall’acquisto; essa vale soltanto in caso di acquisto a titolo oneroso dell’immobile e non in caso di acquisto a titolo gratuito (successione o donazione). La deducibilità degli interessi passivi maturati sui debiti privati è incrementata di 10 000 franchi nel caso di coniugi che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica e di 5 000 franchi nel caso degli altri contribuenti. Tale importo è ridotto linearmente del 10 per cento all’anno, ossia rispettivamente di 1 000 o di 500 franchi. Questa deduzione si applica per analogia