Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/100: Legge federale concernente l'imposizione della proprietà abitativa privata (Imposizione della proprietà abitativa) · 46 pagine

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con la nuova normativa della LIFD.

Articolo 12a

Capoversi 1 e 2

L’imposta cantonale sull’abitazione secondaria è un’imposta speciale riscossa dal Cantone sul luogo di situazione dell’immobile in base al valore determinante ai fini dell’imposta sulla sostanza prima della deduzione dei debiti.

Numerose abitazioni secondarie sono date in locazione a tempo o in misura parziale. Occorre pertanto disciplinare le modalità di trattamento fiscale di siffatte utilizzazioni miste. La normativa da adottare deve essere semplice e praticabile. Si impone quindi una normativa schematica nel senso del metodo della preponderanza. Esso presenta peraltro il vantaggio di promuovere la locazione delle abitazioni secondarie, circostanza auspicabile per evitare il fenomeno dei «letti vuoti».

Se è data in locazione durante la maggior parte dell’anno civile, l’abitazione secondaria non soggiace all’imposta speciale ai sensi dell’articolo 12a, bensì all’imposta sul reddito e sulla sostanza come gli immobili dati in locazione.

L’abitazione secondaria soggiace all’imposta cantonale sull’abitazione secondaria se non è data in locazione o in affitto durante la maggior parte dell’anno, ossia lo è per una durata inferiore a mezzo anno, rispettivamente per meno della metà della durata di utilizzazione possibile (ad esempio nel caso di grandi lavori di riattazione, durante i quali l’immobile non può essere utilizzato).

L’imposta sull’abitazione secondaria si applica quindi alle persone fisiche che dispongono nella loro sostanza privata di immobili che

• sono a loro disposizione per uso personale in forza del loro diritto di proprietà o

di un diritto di usufrutto, e

• essi non abitano durevolmente ed esclusivamente in proprio, e

• non sono prevalentemente dati in locazione o in affitto.

Nel caso di tali abitazioni secondarie ad uso personale non si possono fare valere spese di manutenzione perché né l’uso personale né l’eventuale locazione o affitto generano un reddito imponibile. Come nel caso dell’imposta federale diretta, si possono nondimeno fare valere le spese per misure di risparmio energetico e di protezione dell’ambiente particolarmente efficaci dal profilo qualitativo nonché per lavori di conservazione dei monumenti storici. La deducibilità degli interessi passivi maturati sui debiti privati è retta dalle norme generali dell’articolo 9 capoverso 2 lettera a LAID.

Capoversi 3 e 4

I capoversi 3 e 4 disciplinano le ripercussioni dell’imposta sull’abitazione secondaria sulle altre imposte. In merito occorre operare una distinzione tra Cantone di situazione dell’immobile e Cantone di domicilio.