Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/100: Legge federale concernente l'imposizione della proprietà abitativa privata (Imposizione della proprietà abitativa) · 46 pagine

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In futuro l’abitazione secondaria ad uso personale sarà tassata dal Cantone di situazione dell’immobile tramite l’imposta sull’abitazione secondaria ai sensi del capoverso 2. Questa imposta comprende tutto, in particolare gli eventuali proventi da locazione o affitto. Non si possono dedurre spese di manutenzione. I proventi dalla locazione o dall’affitto dell’abitazione secondaria ad uso personale non hanno ripercussioni sull’imposta sul reddito nemmeno nel Cantone di domicilio del contribuente (cpv. 3).

Anche per quanto riguarda la riscossione di un’imposta sulla sostanza non rimane alcun margine di manovra nel Cantone di situazione dell’abitazione secondaria. Si tratta di una lex specialis rispetto all’articolo 13 capoverso 1.

Nel Cantone di domicilio del contribuente l’imposta sulla sostanza non prende in considerazione il valore fiscale dell’abitazione secondaria, e nemmeno i debiti ad essa afferenti. Per il calcolo dei debiti afferenti all’abitazione secondaria i debiti complessivi del contribuente sono ripartiti in rapporto al valore fiscale dell’immobile rispetto alla totalità degli attivi. Spetterà poi al Cantone di domicilio del contribuente decidere se il valore patrimoniale dell’abitazione secondaria sarà preso in considerazione per stabilire l’aliquota.

Articolo 72i

Le disposizioni in materia di imposizione della proprietà abitativa devono essere poste simultaneamente in vigore nell’ambito dell’imposta federale diretta e nei Cantoni. In particolare si impone imperativamente l’entrata in vigore simultanea in tutti i Cantoni. Non sarebbe accettabile che il Cantone A attui già le nuove disposizioni, mentre il Cantone B applica ancora la regolamentazione attuale. Nell’ipotesi contraria si profila la minaccia di problemi insolubili di riparto nelle relazioni intercantonali.

Si prevede che dopo l’entrata in vigore della legislazione federale le disposizioni del diritto federale siano direttamente applicabili qualora il diritto fiscale cantonale le contraddicesse. In un simile caso i Governi cantonali ottengono la competenza di emanare le prescrizioni provvisorie necessarie.

Il Consiglio federale stabilirà la data di entrata in vigore della presente legge in maniera tale che i Cantoni abbiano tempo sufficiente per i necessari adeguamenti.

Articolo 78d

Si rinvia alle spiegazioni relative all’articolo 205c LIFD.

2.3 Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)

Il valore locativo dell’immobile abitato dal proprietario o dall’usufruttuario (valore locativo) è attualmente considerato come pigione netta. A questa pigione netta si aggiunge l’importo forfettario per le spese accessorie ai sensi dell’articolo 9 capoverso 5 lettera e della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC; RS