Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/100: Legge federale concernente l'imposizione della proprietà abitativa privata (Imposizione della proprietà abitativa) · 46 pagine

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831.30); la pigione lorda risultante è computata come uscita nel calcolo delle prestazioni complementari (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b LPC). Sul versante opposto, il valore locativo è computato come entrata, in quanto provento da sostanza immobiliare (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. b LPC). In seguito alla soppressione dell’imposizione del valore locativo, tale valore non sarà più considerato come entrata in ambito di prestazioni complementari. È quanto disciplina esplicitamente l’articolo 11 capoverso 3 lettera f. Ne consegue che il valore locativo non deve più essere preso in considerazione nemmeno a livello di uscite (come spesa per pigione). È quanto dispone la nuova lettera c dell’articolo 10 capoverso 1.

Le spese di manutenzione degli immobili e gli interessi ipotecari possono essere considerati come uscite, ma soltanto fino a concorrenza del reddito lordo dell’immobile (cfr. art. 10 cpv. 3 lett. b LPC). Nel caso della proprietà abitativa utilizzata in proprio, il valore locativo corrisponde al reddito lordo. Gli uffici cantonali responsabili per le prestazioni complementari non hanno il compito di rilevare il valore locativo, ma si fondano sul calcolo ai fini delle imposte. In seguito alla soppressione dell’imposizione del valore locativo gli uffici cantonali preposti alle prestazioni complementari non disporranno più di tale valore. Occorre pertanto trovare un altro parametro di delimitazione. D’ora in poi ci si baserà sull’importo massimo possibile delle spese di pigione dei coniugi (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b n. 2 LPC).

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1 Ripercussioni finanziarie

Tenuto conto delle reazioni di adeguamento dei contribuenti10, un cambiamento integrale di sistema (soppressione dell’imposizione del valore locativo con simultanea abolizione di ogni deduzione) porta, con riferimento al periodo fiscale 2008, a una maggiore entrata di imposta federale diretta di circa 450 milioni di franchi. Una deduzione degli interessi passivi a favore di chi acquista la prima abitazione, così come previsto dalle condizioni quadro proposte nel presente rapporto, provocherebbe una minore entrata di 200 milioni di franchi, mentre la deduzione per misure di risparmio energetico particolarmente efficaci dal profilo qualitativo determinerebbe una minore entrata di 165 milioni di franchi. Nel quadro del cambiamento di sistema con misure di sostegno descritto qui sopra risulterebbero quindi tutto sommato maggiori entrate di imposta federale diretta per un importo approssimativo di 85 milioni di franchi. Questo importo può subire ulteriori riduzioni consecutive a reazioni di adeguamento non ancora prese in considerazione, come ad esempio maggiori stimoli all’esecuzione di misure di risparmio energetico, ragione per la quale non è affatto inverosimile che ne risulti in definitiva una riforma neutrale dal profilo del gettito.

10 Cfr. in merito le riflessioni menzionate al numero 1.6.1.