Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/100: Legge federale concernente l'imposizione della proprietà abitativa privata (Imposizione della proprietà abitativa) · 46 pagine

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Il rigetto senza controprogetto dell’iniziativa popolare appare sensato nell’ipotesi che il sistema attuale di imposizione del valore locativo sia considerato anche in futuro come la migliore opzione immaginabile, in particolare poiché favorisce fiscalmente la proprietà abitativa per uso personale.

L’articolo 108 della Costituzione federale impone alla Confederazione il mandato di promuovere la costruzione di abitazioni e l’accesso alla proprietà, senza tuttavia prescrivere implicitamente o addirittura esplicitamente misure fiscali in merito. Ciononostante l’obiettivo costituzionale viene tra l’altro concretizzato anche fiscalmente, ad esempio nel quadro del risparmio in ambito previdenziale (prelievo anticipato tramite il secondo pilastro e il pilastro 3a), così come nella definizione di un valore locativo moderato.

Il rigetto senza controprogetto dell’iniziativa popolare HEV sarebbe criticato non soltanto dai pensionati con proprietà abitativa integralmente o ampiamente esenti da debiti, ma anche da chi è urtato dal fatto che l’attuale imposizione del valore locativo non inciti i proprietari all’ammortamento dei propri debiti ipotecari. Si potrebbe però anche pensare agli sforzi di semplificazione del diritto fiscale. È incontestato che l’imposizione del valore locativo e la deducibilità delle spese di manutenzione che le è abbinata complichi notevolmente la procedura di tassazione. Si osserva inoltre una mancanza di trasparenza, in quanto la fissazione del valore locativo è effettuata in maniera molto diversa nei Cantoni. Il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 concernente il pacchetto fiscale 2001 osservava già che l’esecuzione dell’imposizione del valore locativo sarebbe presto costata più del gettito corrispondente9. Infine, alcuni proprietari percepiscono psicologicamente il valore locativo come un reddito fittizio, sebbene esso non sia tale dal profilo economico. Il concetto di reddito alla base della LIFD e delle legislazioni tributarie cantonali poggia sulla teoria dell’aumento della sostanza netta. Secondo tale teoria, fa parte del reddito non soltanto ciò che affluisce effettivamente, ma anche l’uso personale. Dal profilo economico il valore locativo costituisce quindi un valore reale, da considerare fiscalmente come effettivo reddito in natura che legittima la deduzione delle corrispondenti spese di conseguimento.

In sintesi si può constatare che un rigetto dell’iniziativa senza controprogetto non sarebbe auspicabile. Il mantenimento della normativa attuale farebbe sussistere il malcontento che ampie cerchie manifestano da anni nei confronti dell’attuale imposizione del valore locativo. Ciò è riconducibile a quatto fattori: l’indebitamento consecutivo al forte finanziamento da parte di terzi, il dispendio amministrativo, l’assenza di trasparenza nella fissazione del valore locativo, il freno alle semplificazioni.

1.5.2 Rigetto con controprogetto

1.5.2.1 Forma del controprogetto

Un controprogetto può essere elaborato in forma diretta (livello costituzionale) o in forma indiretta (livello di legge). Un controprogetto diretto ha ragion d’essere quando alla norma sottostante occorre assolutamente assegnare l’importanza di una

9 FF 2001 2723