Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine
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Progetto in consultazione LCart
Articolo 25c Composizione:
Il Tribunale della concorrenza valuta i casi situati al confine tra l’economia pratica e il diritto, il che esige dai giudici che se ne occupano profonde conoscenze in entrambi i campi. La nomina di giudici con formazione o esperienza sia giuridica che economica rappresenta perciò una premessa indispensabile per una giurisprudenza appropriata di prima istanza. È importante che i giudici vantino sufficienti esperienze in materia di diritto della concorrenza e di economia. Ciò vale sia per i giudici con formazione giuridica sia per coloro chiamati ad instaurare una relazione tra collegio giudicante da un lato e prassi aziendale e dottrina economica dall’altro. Non devono essere interessati tanto a questioni di gestione aziendale e di economia industriale (economia della concorrenza) in sé, quanto essere in grado di attuare in termini giuridici le loro esperienze e conoscenze nei relativi campi. In caso contrario verrebbe a mancare proprio il necessario collegamento tra le conoscenze pratiche in economia da un lato e le competenze giuridiche dall’altro. I requisiti formali non devono essere oggetto di un disciplinamento dettagliato; in sede di elezione dei membri del tribunale, l'autorità addetta deve disporre del necessario margine di manovra e il ventaglio dei potenziali candidati non dev’essere ristretto inutilmente. Per la maggior parte dei giudici non di carriera il criterio principale rimane quello dell’esperienza aziendale o delle conoscenze economiche, in particolare nell’ambito dell’economia della concorrenza. Deve comunque essere garantita una certa permeabilità tra le funzioni di giudice ordinario e di giudice non di carriera.
Il Tribunale federale della concorrenza può essere composto di circa quattro giudici ordinari, di cui, per ragioni economiche, 1-2 a tempo parziale. Il Tribunale federale della concorrenza è presieduto da un presidente e un vicepresidente (cfr. art. 18 LTFB). La ripartizione dei compiti tra i membri ordinari del tribunale (il presidente deve trasmettere regolarmente l’istruzione agli altri giudici ordinari) evita i possibili rischi legati all’affidamento di funzioni centrali a un’unica persona e garantisce la continuità della giurisprudenza. Si evita, in particolare, che la giurisprudenza venga influenzata in modo svantaggioso da un’unica persona.
I giudici non di carriera dovrebbero essere tra sei e nove. Spetta alla direzione, nella quale deve sedere almeno un loro rappresentante, decidere se impiegarli nelle singole procedure.
Articolo 25d Elezione
Nel capoverso 1 l'Assemblea federale viene investita della competenza di eleggere i giudici. In sede di preparazione dell’elezione, la Commissione giudiziaria dovrà badare a che i candidati dispongano delle adeguate esperienze e conoscenze ai sensi dell’articolo 25c. Per garantire l’elezione di giudici che vantino la suddetta esperienza, la Commissione giudiziaria può, alla vigilia delle elezioni dei giudici non di carriera, consultare le cerchie interessate.
Il capoverso 2 definisce i requisiti di eleggibilità. L’elezione dei giudici del Tribunale federale della concorrenza presuppone il diritto di voto politico ai sensi dell’articolo 136 capoverso 1 Cost.
Articolo 25e Incompatibilità con altre funzioni