Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/108: Modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) · 10 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di modifica dell’OIP
1 Contesto
La legge prevede che per tutte le merci proposte ai consumatori sia indicato prezzo da pagare effettivamente (art. 16 cpv. 1 della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale, LCSl, RS 241). Le prestazioni di servizi soggette all’obbligo di indicare i prezzi sono invece definite dal Consiglio federale. Esse sono elencate all’articolo 10 dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP, RS 942.211).
Il 12 dicembre 2008 il Consiglio federale, dopo aver preso atto del risultato della consultazione concernente la modifica della LCSl, aveva deciso di non introdurre l’assoggettamento generale delle prestazioni di servizi all’obbligo di indicare i prezzi previsto dal progetto inviato in consultazione nel giugno 2008. Aveva invece proposto di mantenere il sistema vigente e di esaminare la possibilità di ampliare la lista delle prestazioni di servizi soggette a tale obbligo. Il 2 settembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale destinato al Parlamento (FF 2009 5337).
I reclami presentati dal pubblico, ma anche le constatazioni proprie del Dipartimento federale dell’economia (DFE), mostrano che diverse prestazioni di servizi presentano una scarsa trasparenza, alla quale si può ovviare assoggettandole all’obbligo di indicare i prezzi. Lo stesso vale anche per le prestazioni di servizi relative alla dispensazione di medicamenti e dispositivi medici, per le prestazioni di servizi di notai e veterinari, di istituti di bellezza e centri di dimagrimento, delle pompe funebri, nonché per i voli aerei, per i quali esistono prescrizioni specifiche che devono essere rispettate anche dalla Svizzera in virtù dell’Accordo sul trasporto aereo concluso con l’UE.
Inoltre, alcune norme dell’OIP si sono rivelate in pratica troppo rigide. Tali disposizioni possono essere allentate senza aumentare il rischio di indurre in errore i consumatori. Infine, le norme concernenti l’indicazione dei prezzi di catalogo e dei prezzi indicativi non sono più conformi all’attuale legislazione sui cartelli e devono essere modificate.
La presente modifica dell’OIP intende eliminare le lacune esistenti. Essa dovrebbe entrare in vigore nella prima metà del 2011, in concomitanza con la revisione della LCSl.
2 Commento delle singole disposizioni
Ingresso
L’ingresso menziona ora anche l’Accordo sul trasporto aereo concluso tra la Svizzera e la CE1 e il regolamento 1008/20082 che vi si riferisce. Quest’ultimo contiene le norme vincolanti relative all’indicazione delle tariffe aeree. Il regolamento, integrato nell’allegato dell’Accordo, è applicabile in Svizzera dal 29 aprile 2010.
1 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, RS
0.748.127.192.68
2 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, GU L 293 del 31.10.2008. Il regolamento compare nell’allegato dell’Accordo sul trasporto aereo concluso tra la Svizzera e l’UE in seguito alla decisione del comitato misto dei trasporti aerei n. 1/2010 del 7 aprile 2010.