Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/108: Modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) · 10 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di modifica dell’OIP

secondo la marca, il tipo, la qualità, ecc. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o di assortimenti, sempre che l’aliquota di riduzione sia la medesima. Lo slogan «Sconto del 20% su tutte le sedie» sarebbe conforme all’ordinanza in quanto viene accordata un’aliquota di riduzione unitaria per un gruppo di prodotti. Il consumatore non può essere indotto in errore poiché conosce la riduzione che gli verrà accordata, indipendentemente dal prezzo del prodotto. Questa disposizione derogatoria si è tuttavia rivelata in pratica troppo rigida. Essa non tiene sufficientemente conto del fatto che i buoni, gli sconti e altre prestazioni simili pubblicizzati con importi di riduzione sono frequenti. L’avamprogetto di revisione prevede pertanto la possibilità di far valere la stessa eccezione per l’indicazione di un importo di riduzione unitario come per le aliquote di riduzione (ad es. «Sconto di 100 franchi su tutti i mobili»).

Art. 23 cpv. 2: Rafforzamento dell’esecuzione

L’esecuzione dell’OIP è affidata ai Cantoni. Per avere una migliore visione globale delle misure d’esecuzione adottate dai Cantoni, si prevede di introdurre un obbligo di comunicare ogni anno alle autorità di vigilanza, ossia il Dipartimento federale dell’economia, il tipo e il numero di controlli effettuati e di infrazioni denunciate. Non si tratta di comunicare i nomi delle persone fisiche che sono state ammonite o sanzionate. Le autorità di vigilanza sono più interessate a sapere quali sono i settori controllati, quante infrazioni sono state constatate e quali misure sono state adottate per contrastarle (ammonimento, denuncia).

3 Conseguenze dell’assoggettamento all’OIP

Le infrazioni contro l’OIP sono perseguite conformemente alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI), (art. 21 OIP in relazione con l’art. 24 LCSI). Esse sono punite con una multa fino a 20’000 franchi (art. 24 LCSI). Gli esercenti dei fondi di commercio di qualsiasi genere sono responsabili dell’indicazione corretta dei prezzi e di una pubblicità conforme alle prescrizioni (art. 20 OIP).

L’esecuzione spetta agli uffici cantonali competenti, che vigilano sulla corretta applicazione dell’OIP e denunciano le infrazioni alle autorità competenti (art. 22 OIP). La Confederazione esercita l’alta vigilanza per il tramite del Dipartimento federale dell’economia (art. 23 OIP).

4 Rapporto con il diritto europeo

Mentre si constata un’ampia analogia tra la Svizzera e l’UE nell’obbligo di indicare i prezzi delle merci12, vi sono invece delle differenze per quanto riguarda l’indicazione dei prezzi delle prestazioni di servizi. Nell’UE la dichiarazione dei prezzi è disciplinata in modo preciso per i crediti al consumo13, la commercializzazione a distanza di

12 Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.

13 Direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, GU L 101 del 1.4.1998, pag. 17.

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