Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/108: Modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) · 10 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di modifica dell’OIP
verso il meccanismo dell’offerta e della domanda, il prezzo indicato nelle camere è il prezzo massimo, che però non fornisce veramente al cliente l’informazione richiesta. Quest’ultimo generalmente preferisce che gli venga comunicato, al momento della prenotazione o al suo arrivo, il prezzo che dovrà pagare effettivamente.
Art. 11b cpv. 1: Push services
La frase introduttiva dell’articolo 11b capoverso 1 OIP è stata adeguata nell’ambito dell’ultima revisione dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione10. La novità era costituita dal fatto di dover trasmettere le informazioni richieste al capoverso 1 anche sull’apparecchio terminale mobile sul quale il consumatore riceve il push-service e sul quale è fatturata la prestazione. La disposizione è stata leggermente modificata in modo da precisare che queste informazioni non devono essere fornite soltanto sull’apparecchio terminale mobile sul quale il consumatore riceve il push-service e sul quale è fatturata la prestazione, ma anche nel luogo in cui è proposta l’offerta (ad es. in Internet).
Art. 11c: Modalità d’indicazione delle tariffe aeree
Attualmente i voli aerei sottostanno all’OIP soltanto se sono pubblicizzati con l’indicazione dei prezzi (art. 13 segg. OIP). A tale riguardo, il foglio informativo della SECO del 1° giugno 2006 concernente l’indicazione dei prezzi e la pubblicità per le offerte di viaggio sottolinea il principio dell’indicazione del prezzo totale. Al consumatore va indicato il prezzo totale del volo aereo, incluse le tasse pubbliche, le tasse aeroportuali, le tasse di entrata e di uscita, le tasse per i controlli di sicurezza, i supplementi per il carburante e altri supplementi non individuali o non facoltativi.
Con l’assoggettamento dei voli aerei all’obbligo di indicare i prezzi (art. 10 cpv. 1 lett. n dell’avamprogetto) viene sancito il principio dell’indicazione del prezzo totale, che non deve essere rispettato unicamente nella pubblicità, ma anche al momento della prenotazione, in particolare su Internet.
L’articolo 11c stabilisce espressamente che il prezzo totale deve includere, oltre alla tariffa aerea, tutte le imposte, le tasse, i supplementi e i diritti applicabili che sono inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Questo prezzo deve comparire, insieme alle condizioni tariffarie applicabili, ovunque vengano proposti dei voli aerei, e quindi anche in Internet. Deve inoltre essere sempre indicato (cpv. 2). Ciò significa in pratica che il prezzo totale deve essere comunicato fin dall’inizio e non solo al termine di tutte le operazioni di prenotazione. Se un volo aereo può essere pagato soltanto con una carta di credito e ciò comporta dei costi aggiuntivi, il supplemento prelevato è considerato non facoltativo e deve perciò essere incluso nel prezzo totale.
Un altro principio è ora sancito al capoverso 4: i costi supplementari facoltativi devono essere comunicati in modo chiaro e inequivocabile all’inizio di ogni procedura di prenotazione e richiedono il consenso esplicito del consumatore. Si tratta della norma dell’«opt-in», secondo cui il cliente deve poter scegliere la prestazione auspicata spuntando la casella corrispondente. Un’assicurazione contro l’annullamento predefinita, che cliente deve disattivare con un «opt-out», non è più ammessa.
10 Modifica del 4 novembre 2009, RU 2009 5821, 5825