Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/108: Modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) · 10 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di modifica dell’OIP
La lettera n introduce i voli aerei, che vanno ad aggiungersi ai viaggi «tutto compreso». Questa aggiunta deriva dall’Accordo sul trasporto aereo e dal regolamento (CE) n. 1008/20088 che vi si riferisce, il quale prescrive, all’articolo 23, l’obbligo di indicare le tariffe aeree. Le modalità d’indicazione delle tariffe aeree sono oggetto del nuovo articolo 11c, commentato più avanti.
Le lettere t e u introducono l’obbligo di indicare i prezzi per le prestazioni di servizi dei seguenti ambiti:
• Le prestazioni di servizi relative alla dispensazione di medicamenti e dispositivi medici da parte di centri acustici, farmacie, drogherie, e qualsiasi altro punto di distribuzione. Nello specifico, la caratteristica risiede nel fatto che l’offerta di merci (dispositivi medici, apparecchi acustici, medicamenti) è già oggi soggetta all’obbligo di indicare i prezzi. La prestazione di servizi connessa alla vendita di merci non compare invece espressamente nella lista delle prestazioni di servizi assoggettate elencate all’articolo 10. Chiarendo che si devono indicare anche i prezzi delle prestazioni fornite si contribuisce alla certezza del diritto.
• Per quanto riguarda i notai e i veterinari, si discute da tempo di assoggettarli all’obbligo di indicare i prezzi, come è il caso per i dentisti dal 2004. Gli avvocati sono sottoposti all’obbligo di informazione sui loro onorari previsto dalla legge sugli avvocati9. I medici sono soggetti al sistema tariffario TARMED. L’assoggettamento dei notai e dei veterinari contribuisce ad armonizzare gli obblighi di informazione in materia di prezzi per categorie professionali paragonabili.
La lettera v assoggetta ora le pompe funebri all’obbligo di indicare i prezzi. Le aziende di pompe funebri, finora non soggette a tale obbligo, forniscono generalmente una gamma di prestazioni di servizi connesse alla fornitura di merci. I prezzi di queste offerte non sono però sufficientemente trasparenti.
Le modalità d’indicazione dei prezzi delle prestazioni di servizi ora assoggettate sono disciplinate, ad eccezione dei voli aerei, dall’articolo 11 capoversi 1 e 2 OIP. Di conseguenza, i prezzi pagabili effettivamente (IVA e altre tasse e supplementi inclusi) possono essere indicati in prezzi esposti, liste di prezzi, cataloghi, ecc. L’importante è che le informazioni sui prezzi fornite ai consumatori siano facilmente consultabili e agevolmente leggibili. L’indicazione deve evidenziare il genere e l’unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono. Potrebbe essere opportuno elaborare un promemoria per un determinato settore, nel quale siano precisate le particolarità specifiche dell’ambito d’attività e le modalità d’indicazione dei prezzi. Tali promemoria sono generalmente redatti dopo una consultazione delle associazioni professionali, delle organizzazioni di consumatori e degli organi d’esecuzione cantonali. Gli opuscoli pubblicati finora sono disponibili sul sito Internet della SECO: http://www.seco.admin.ch/themen/00645/00654/01453/index.html?lang=it
Art. 11 cpv. 4: Indicazione dei prezzi nel settore alberghiero
La disposizione del capoverso 4 secondo cui il prezzo deve essere esposto in particolare nelle camere degli stabilimenti ospitanti persone è eliminata. Considerato che il settore alberghiero è maggiormente orientato verso la flessibilità dei prezzi e
8 Vedi nota 2.
9 Art. 12 lett. i della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, RS 935.61