Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/108: Modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) · 10 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di modifica dell’OIP
Art. 4 cpv. 1 e art. 10 cpv. 2: Compensi per i diritti d’autore
Secondo il diritto vigente, le tasse pubbliche inglobabili nel prezzo d’acquisto di una merce o di una prestazione di servizi devono essere incluse nel prezzo indicato (art. 4 cpv. 1 e art. 10 cpv. 2 OIP). Questa norma si applica anche ai contributi anticipati per lo smaltimento inglobabili nel prezzo prelevati in caso di acquisto di apparecchi elettrici ed elettronici, automobili, ecc. Poiché l’OIP sancisce il principio del prezzo pagabile effettivamente, gli altri supplementi inglobabili nel prezzo il cui pagamento non è facoltativo per il consumatore devono essere inclusi nel prezzo totale. A scopo di chiarezza, gli articoli 4 capoverso 1 e 10 capoverso 2 sono completati in modo da precisare che i supplementi non facoltativi devono essere inclusi nel prezzo d’acquisto di un prodotto.
La legge sui diritti d’autore3 assoggetta i diritti d’uso esclusivo all’obbligo di gestione collettiva4 in alcuni settori e li limita a un diritto al compenso in altri5. Entrambe le misure hanno come conseguenza che soltanto le società di gestione autorizzate possono chiedere un indennizzo per le opere utilizzate, in base a tariffe controllate6 dallo Stato. Questi compensi per i diritti d’autore, fissati come tariffe, sono inglobati nel prezzo delle merci o delle prestazioni di servizi che l’utente d’opere propone ai consumatori quale produttore di supporti audio, organizzatore di concerti o gestore di reti via cavo. In pratica però succede che questi diritti d’autore non sono inclusi nel prezzo totale dell’offerta ma sono fatturati separatamente. Trattandosi di compensi approvati dallo Stato, e non di tasse pubbliche vere e proprie, i compensi per i diritti d’autore sono menzionati agli articoli 4 capoverso 1 e 10 capoverso 2 per indicare chiaramente che, come le tasse pubbliche, devono essere inclusi nel prezzo al dettaglio e nel prezzo totale della prestazione di servizi. Per quanto riguarda i compensi sui supporti vuoti per la copia di opere per uso privato7, i fornitori di apparecchi registratori sono liberi di precisare la composizione del prezzo totale (ad es. apparecchio registratore xy: fr. 300, di cui fr. 2.25 di compensi per i diritti d’autore).
Art. 10 cpv. 1 lett. d, i, n, t, u e v: Assoggettamento di altre prestazioni di servizi
L’avamprogetto prevede di completare la lista delle prestazioni di servizi soggette all’obbligo di indicare i prezzi aggiungendovi le prestazioni relative alla dispensazione di medicamenti e dispositivi medici e le prestazioni di notai, veterinari e delle pompe funebri. Propone inoltre di aggiungervi i voli aerei.
La lettera d menziona ora, oltre agli istituti di bellezza, le cure del corpo anziché la pedicure. Questa modifica consente di indicare chiaramente che tutte le cure del corpo, inclusi i metodi di dimagrimento, i massaggi, il benessere, la pedicure, la manicure e la cura delle unghie sono soggetti all’OIP.
La lettera i contiene una semplice modifica redazionale: l’espressione «tintorie e lavanderie chimiche» è sostituita da «lavanderie e pulitura a secco».
3 Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini, LDA, RS 231.1
4 Ciò vale in particolare per la diffusione di emissioni radiotelevisive su reti via cavo (art. 22 LDA).
5 Si tratta in particolare dell’utilizzazione di opere per uso privato (art. 19 e 20 LDA).
6 Le società di gestione sono tenute ad allestire tariffe per riscuotere le indennità da esse rivendicate, tariffe che sottopongono alla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini, che ne verifica l’adeguatezza (art. 46 cpv. 1 e 59 cpv. 1 LDA).
7 Art. 19 cpv. 3 LDA