Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/108: Modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) · 10 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di modifica dell’OIP

Art. 13 cpv. 2 e 18 cpv. 2: Problema del prezzo indicativo

In base all’ordinanza in vigore, i produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare ai consumatori un prezzo di catalogo o un prezzo indicativo solo se è il prezzo generalmente praticato sul mercato. Un prezzo di mercato sussiste se i prezzi in questione sono effettivamente praticati nel settore di mercato che entra in considerazione per la parte preponderante delle merci o prestazioni di servizi (art. 18 cpv. 2 OIP). Questa condizione prevista dall’OIP potrebbe però risultare illecita ai sensi della legislazione sui cartelli. Occorre pertanto allineare le disposizioni dell’OIP in questione alle prescrizioni della legge sui cartelli11.

Il presente avamprogetto di revisione consente ancora ai produttori, agli importatori e ai grossisti di fornire dei prezzi indicativi, purché indichino chiaramente che si tratta di raccomandazioni di prezzo non vincolanti. La comunicazione di prezzi di vendita raccomandati può, in alcuni casi, provocare delle limitazioni illecite della concorrenza che devono essere giudicate in base alla legislazione sui cartelli, determinante in materia. L’articolo 18 capoverso 2 OIP formula la riserva concernente le disposizioni della legge sui cartelli.

Art. 14 cpv. 3bis: Leggibilità e visibilità

La leggibilità delle indicazioni relative alle specificazioni nel contesto pubblicitario rimane una questione controversa. L’OIP esige che le indicazioni di prezzi evidenzino chiaramente la merce e l’unità di vendita o il genere e l’unità delle prestazioni di servizi e le tariffe cui il prezzo si riferisce (art. 14 cpv. 1 OIP). Le merci devono essere designate precisamente secondo la marca, il tipo, la qualità e le caratteristiche (art. 14 cpv. 2 OIP). Siccome queste designazioni spesso non soddisfano il criterio della leggibilità, l’OIP esige ora che le indicazioni siano facilmente consultabili e agevolmente leggibili. È sottinteso che queste indicazioni devono essere concepite per una certa distanza di osservazione, che dipende dal tipo di supporto pubblicitario utilizzato (annunci, manifesti, pubblicità alla televisione o al cinema). Il carattere agevolmente leggibile delle indicazioni deve essere garantito in tutti i media tenendo conto di questa distanza di osservazione.

Art. 16 e 17: Confronti e riduzioni di prezzo

Secondo il diritto vigente, il prezzo praticato immediatamente prima di una riduzione di prezzo può essere indicato come prezzo comparativo per due mesi al massimo. Questa regolamentazione, in vigore dal 1999, si è tuttavia rivelata in pratica troppo rigida. Essa non tiene sufficientemente conto, in particolare, dello smaltimento delle rimanenze di stagione, che ha lo scopo di fare posto alla nuova merce. Per questo motivo si propone di tornare alla norma applicata prima del 1999, che consente di confrontare per quattro mesi al massimo la merce di stagione come abiti, scarpe e articoli sportivi, con il prezzo praticato precedentemente. Questa soluzione tiene maggiormente conto delle effettive condizioni del mercato ed evita il rischio che le prescrizioni legali siano scollegate dalla realtà economica.

Se le indicazioni di prezzo o operazioni simili sono menzionate in cifre, vige l’obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l’unità di vendita. Un esempio: lo slogan pubblicitario «Sconto di 30 franchi» è conforme all’OIP soltanto se il prezzo del prodotto sul quale è praticata la riduzione è indicato e se l’offerta è specificata

11 RS 251

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