Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/108: Modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) · 10 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di modifica dell’OIP

servizi finanziari14, i bonifici transfrontalieri,15 i viaggi «tutto compreso»16, i contratti a distanza17, i contratti relativi all’acquisizione di un diritto reale di godimento a tempo parziale18 e i voli aerei19. Tali direttive esigono, al pari del regolamento 1008/2008, che il prezzo effettivamente pagabile sia indicato nella fase precontrattuale, e spesso quale elemento essenziale del contratto. In Germania vige l’obbligo di indicare i prezzi per tutte le merci e le prestazioni di servizi20. Anche in Austria è previsto l’obbligo di indicare i prezzi per i servizi offerti ai consumatori21.

L’OIP contiene inoltre delle norme concernenti l’indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 13 seg.) e il confronto dei prezzi (art. 16 segg.). Nell’UE, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali22 vieta di ingannare i consumatori sul prezzo. I prezzi che traggono in inganno nel rapporto di concorrenza e il confronto dei prezzi rientrano nel campo d’applicazione della direttiva concernente la pubblicità ingannevole e comparativa23.

5 Conseguenze

5.1 Conseguenze per la Confederazione

Per il momento, prima dell’approvazione definitiva del progetto, è difficile stimare se l’attuazione della nuova ordinanza comporterà un fabbisogno supplementare di personale; il Consiglio federale ne sarà informato in tempo utile.

5.2 Conseguenze per i Cantoni e i Comuni

I compiti d’esecuzione affidati ai Cantoni aumenteranno con l’allungarsi della lista delle prestazioni di servizi sottoposte all’obbligo di indicare i prezzi. L’obbligo di comunicare le attività svolte in vista dell’esecuzione dell’ordinanza in un rapporto

14 Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 concernente la

commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

15 Direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri, GU L 43 del 14.02.1997, pag. 25: tale direttiva è stata abrogata il 30.10.2008 e sostituita dalla direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1. L’articolo 37 di questa direttiva contiene obblighi d’informazione precontrattuali concernenti tutte le spese dovute dall’utente al suo prestatore di servizi di pagamento e, se del caso, la loro suddivisione.

16 Direttiva 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

17 Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

18 Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994 sulla tutela dell’acquirente nei contratti relativi alla acquisizione di un diritto reale di godimento a tempo parziale di beni immobili, GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

19 Vedi nota 2.

20 § 1 e 5 della Preisangabeverordnung (versione della comunicazione del 18 ottobre 2002, BGBl. I pag. 4197).

21 § 1 Bundesgesetz über die Auszeichnung von Preisen (BGBl. 146/1992).

22 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra

imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/EWG del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), GU n. L 149 dell’11.6.2005, p. 22 segg.

23

Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, GU, L 376/21 del 27.12.2006.

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