Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 16 pagine
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Al capoverso 2 viene sancito il principio secondo cui i partner attuatori hanno il diritto alla valorizzazione e all’impiego dei risultati derivanti da progetti CTI, nonché alla proprietà intellettuale risultante da tali progetti. Quest’attribuzione dei diritti alle imprese consente una rapida commercializzazione di progetti sostenuti mediante contributi CTI. Alla luce della nuova disposizione enunciata all’articolo 28a capoverso 1 lettera c, introdotta nell’ambito della revisione parziale della
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LPRI, i partner di progetto hanno la facoltà di stipulare anche un altro contratto . Nei casi in cui la CTI vincola lo stanziamento di aiuti finanziari alla presentazione di una regolamentazione (convenzione), quest’ultima dev’essere integrata nel contratto di cui al capoverso 1 (capoverso 3).
Il capoverso 4 disciplina infine l’obbligo di segretezza, che deve essere regolamentato tra gli aventi diritto ai contributi e i partner attuatori, relativo ai contenuti di progetti di ricerca applicata e sviluppo. L’obbligo di segretezza previene una vanificazione delle possibilità di valorizzazione dei risultati della ricerca. L’intesa dev’essere inoltrata alla CTI ancor prima dalla conclusione del contratto di progetto. La disposizione enunciata al capoverso 5 rappresenta un’attualizzazione del diritto vigente ai sensi dell’ordinanza del DFE del 17 dicembre 1982 concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia e dell’innovazione (cfr. nota 6).
Art. 10z Programmi e progetti internazionali
Le disposizioni sancite da questo articolo disciplinano le responsabilità all’interno dell’Amministrazione federale in ambito internazionale, il quale rientra fondamentalmente nelle mansioni ministeriali. Di conseguenza, spetta all’UFFT preparare le basi per i contratti sulla partecipazione a programmi internazionali nell’ambito dell’innovazione (capoverso 1). Rientra pure nelle sue mansioni la compartecipazione a commissioni internazionali in sede di concepimento e pianificazione di attività di promozione (capoverso 2). Quest’attività deve essere in sintonia con le grandi linee della strategia del Consiglio federale in materia di innovazione. In seno a commissioni internazionali, la CTI partecipa inoltre – nei limiti delle sue competenze – alla valutazione di domande di progetto. Essa valuta progetti, emette raccomandazioni e decide in merito alla concessione di contributi CTI a partner ricercatori svizzeri (capoverso 3).
Il capoverso 4 conferisce all’UFFT la facoltà di promuovere l’informazione su programmi internazionali laddove ciò non rientri nelle competenze della CTI. Il sapere degli esperti della CTI deve poter essere sfruttato per le attività strategiche dell’UFFT. In adempimento ai compiti previsti dai capoversi 1 e 2, l’UFFT opererà d’intesa con la CTI. L’UFFT è inoltre responsabile per l’integrazione della CTI nelle consultazioni degli Uffici. IL DFE deve badare a che la CTI venga integrata in tutte le ulteriori consultazioni.
12 Secondo l’articolo 28a capoverso 1 lettera c LPRI, la Confederazione può vincolare lo stanziamento di aiuti finanziari alla condizione che il partner ricercatore e il partner attuatore presentino una regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione.