Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 16 pagine

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In materia di costituzione e sviluppo di imprese start-up basate sulla scienza, la CTI offre coaching e consulenze professionali. Per giovani imprenditori con idee di prodotto e servizi che promettono un’elevata creazione di valore aggiunto, la CTI può elaborare e svolgere con gli interessati programmi di coaching specifici. La partecipazione all’offerta presuppone da un lato, che la sede dell’impresa sia in Svizzera o che l’impresa debba essere costituita nel nostro Paese. In tal modo si vuol garantire che la creazione di valore avvenga in Svizzera. D’altro lato, è necessario che un’innovazione sia già riconoscibile in termini di tecnologia o di piano imprenditoriale e che vi sia una strategia relativa di diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, il prodotto o il servizio deve presentare un notevole potenziale di mercato e, infine, devono essere comprovate le necessarie competenze per la sua attuazione.

La CTI sostiene esclusivamente la costituzione e lo sviluppo di imprese basate sulla scienza, discostandosi così da altri operatori nell’ambito dell’innovazione.

Il finanziamento dell’attività della CTI nell’ambito della costituzione e dello sviluppo di imprese basate sulla scienza dipende dal decreto di finanziamento del Parlamento.

Per quanto riguarda il coordinamento dell’attività di promozione della CTI con la SECO, cfr. spiegazioni relative a 10u, ultima frase.

Art. 10x Domanda di contribuzione per progetti di ricerca applicata e sviluppo

Una disposizione definisce gli elementi che deve contenere una domanda di contribuzione per progetti di ricerca applicata e sviluppo. Tra questi figurano la descrizione del progetto, la presentazione del totale dei costi previsti, l'elenco dei costi per anno per le spese di cui all'articolo 10s capoverso 2, la quota richiesta alla CTI e la panoramica delle prestazioni proprie fornite dai partner attuatori. La descrizione del progetto deve soddisfare i requisiti definiti al capoverso 2. Devono essere presentati l’essenza dell’innovazione, la pianificazione dell’iter di progetto, gli obiettivi quantitativi, le risorse personali e materiali nonché le competenze dei richiedenti.

Art. 10y Concessione di misure di promozione ,valorizzazione dei risultati della ricerca, obbligo

di segretezza

Il capoverso 1 stabilisce che, in caso di approvazione di una domanda di contribuzione o di altre misure di promozione, venga stipulato un contratto tra la CTI e il richiedente. Sia i contratti per contributi che per altre prestazioni, quali il coaching, sono contratti di sovvenzionamento e, in quanto tali, richiedono la forma scritta. Nei contratti si definiscono l’oggetto e la portata della misura di promozione, nonché i doveri del beneficiario. Il capoverso 1 lettera a si applica a tutte le misure di promozione.

I contributi CTI sono sovvenzioni e rientrano nel campo d’applicazione della LSu (cfr. le spiegazioni all'articolo 10s capoverso 6.). Le modalità di versamento si rifanno all’articolo 23 LSu. Il versamento dei contributi della Confederazione deve avvenire in base all’evoluzione del progetto.