Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 16 pagine
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dell’innovazione. Questa gerarchia di basi giuridiche ha consentito una flessibilità relativamente elevata in sede di modifica delle disposizioni concernenti la CTI.
1.1.2 La scelta dell’atto normativo
Alla vigilia dei lavori concernenti il presente progetto ci si è chiesto se integrare le disposizioni d'esecuzione nell’ordinanza sulla ricerca vigente mediante una revisione parziale o se emanare un'ordinanza separata per la CTI. La LPRI delega sì la competenza d’emanazione al Consiglio federale, ma gli lascia la libertà di farne l’uso che egli ritiene più appropriato. Inoltre, la LPRI delega alla CTI l’emanazione di un regolamento interno, vincolato all’approvazione del Consiglio federale. Tale regolamento deve disciplinare le questioni organizzative quali la struttura interna e le modalità per la presa di decisioni.
Dopo aver soppesato i vantaggi e gli svantaggi, si è scelta la via della revisione parziale dell’ordinanza sulla ricerca vigente. In tale sede è stata attribuita importanza al fatto che le nuove disposizioni della LPRI non concernono esclusivamente la CTI, bensì la promozione dell’innovazione nel suo complesso. Inoltre, alcune disposizioni dell’ordinanza sulla ricerca vigente, che già oggi concernono anche la CTI, avrebbero comunque dovuto essere adeguate. Potrebbe essere considerato uno svantaggio il fatto che l'ordinanza in questione venga integrata da disposizioni concernenti l’attività della CTI caratterizzate da un grado di specificità relativamente elevato.
1.2 Le nuove disposizioni d’esecuzione
Il progetto disciplina, da un lato, le attività di promozione della CTI nell’ambito dei progetti di ricerca applicata e sviluppo, la partecipazione agli stessi dei partner attuatori e il calcolo dei contributi. Dall’altro, il progetto definisce le particolarità relative alla promozione dell’imprenditoria di ispirazione scientifica nonché alla costituzione e allo sviluppo di imprese basate sulla scienza. Vengono inoltre definite le premesse per il sostegno di reti di contatto finalizzate allo scambio di informazioni tra le scuole universitarie e gli ambienti economici. Infine, il progetto prevede disposizioni che regolano la procedura per la concessione di contributi e disciplinano la questione delle responsabilità per quanto concerne i compiti ministeriali.
1.3 Risorse finanziarie e di personale
Le ripercussioni finanziarie e personali della revisione parziale della LPRI sono state presentate nel relativo messaggio. Il DFE sottoporrà al Consiglio federale, insieme all’O-LPRI, un eventuale fabbisogno di risorse risultante da nuove mansioni.