Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 16 pagine
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sostenuti al massimo fino alla dimostrazione della loro capacità di mercato. Tale capacità è raggiunta determinando le caratteristiche di prodotto necessarie all’immissione sul mercato.
I contributi CTI vengono concessi unicamente ai partner ricercatori e non ai partner attuatori (art. 16b capoverso 1 LPRI). Il capoverso 3 sancisce esplicitamente che i contributi diretti a questi ultimi sono esclusi.
Art. 10p Scuole universitarie aventi diritto ai contributi e centri di ricerca che non perseguono
scopi commerciali
Al capoverso 1 vengono elencate le scuole universitarie aventi diritto ai contributi. Possono beneficiare dei contributi non solo le scuole universitarie che sono organi della ricerca ai sensi dell’articolo 5 LPRI, ma anche altre scuole universitarie quali, ad esempio, le alte scuole pedagogiche. Al capoverso 2 si elencano le premesse che i centri di ricerca devono soddisfare per figurare tra gli aventi diritto ai contributi. Essi devono aver definito l’attività di ricerca quale obiettivo fondamentale. Secondo l’articolo 16b capoverso 1 LPRI, non possono inoltre perseguire fini commerciali. Nel testo
9 del messaggio si parla di «centri di ricerca che non perseguono scopi prettamente commerciali» . L’articolo 10p specifica questa premessa nel senso che da tali centri non devono risultare vantaggi pecuniari per i loro responsabili e proprietari. Inoltre, il livello e la qualità della ricerca devono essere paragonabili a quelli delle scuole universitarie aventi diritto ai contributi. Infine, i centri di ricerca devono collaborare regolarmente con scuole universitarie definite al capoverso 1.
Art. 10q Partecipazione dei partner attuatori
All’articolo 16b capoverso 1, la LPRI sancisce che per la promozione di progetti di ricerca applicata e sviluppo si presuppone, tra l’altro, il finanziamento della metà dei costi di progetto da parte del partner attuatore. Il disciplinamento delle deroghe a questa disposizione è delegato al Consiglio federale.
L’articolo 10q capoverso 1 specifica la disposizione relativa al suddetto cofinanziamento nel senso che quest’ultimo deve comprendere un versamento in contanti pari al 10 per cento del contributo federale a favore degli aventi diritto. In singoli casi, la CTI può fissare un’altra percentuale. In caso di esigua capacità economica del partner attuatore, la percentuale in questione può dunque essere fissata al di sotto del 10 per cento. Se, per contro, la ricerca praticata dagli aventi diritto ai contributi ha forte carattere di servizio, può essere presa in considerazione una quota superiore al 10 per cento. Con questa disposizione si tiene conto del fatto che per determinate prestazioni di ricerca non è sempre possibile tracciare una netta linea di demarcazione rispetto alla ricerca su commissione a carattere di servizio.
Il capoverso 2 disciplina le deroghe al principio del finanziamento della metà dei costi.
9 Messaggio FF 2009 430