Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 16 pagine
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1.4 Aspetti giuridici
Il progetto si basa da un lato sull'articolo 32 capoverso 1 LPRI. Questa disposizione conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni d’esecuzione. D’altra parte, il legislatore accorda esplicitamente al Consiglio federale – all’articolo 16b capoverso 1 lettera d LPRI – la possibilità di fissare a livello di ordinanza deroghe alla compartecipazione ordinaria dei partner attuatori ai costi di progetto.
Del resto, occorre rimandare a questo punto ad eventuali aspetti legali relativi agli acquisti pubblici da considerare in sede di concessione di sussidi.
2. Spiegazioni relative ai singoli articoli
Titolo dell’atto normativo
L’integrazione nella promozione della ricerca della promozione dell’innovazione si riflette, a livello di legge, nel nuovo titolo. Di conseguenza, anche il titolo della relativa ordinanza sarà ribattezzato in «Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI».
Ingresso
La revisione della legge comporta il relativo adeguamento dell’ingresso.
Art. 10 Contributi e altri provvedimenti
Al capoverso 7, l’ordinanza sulla ricerca vigente disciplina la promozione del trasferimento di sapere e tecnologie e della valorizzazione del sapere. Quale conseguenza del nuovo disciplinamento della promozione dell’innovazione previsto dalla LPRI parzialmente riveduta, alla lettera d viene cancellato il passo relativo alla possibilità di delega dell’DFE all’UFFT. Le disposizioni d’esecuzione in materia di
ter
innovazione sono ora definite al capoverso 3 .
Art. 10k Messa a concorso e valutazione dei progetti
Secondo la disposizione vigente enunciata al capoverso 1, la Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (SER) ha l’obbligo di commissionare la messa a concorso a una leading house, d’intesa con l’«UFFT/CTI». Dato che ciò rientra nell’ambito di competenza della CTI, quest’ultima viene citata isolatamente quale conseguenza del suo distaccamento dall’UFFT. Lo stesso vale per i capoversi 2 e