Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 16 pagine

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Il finanziamento di programmi e progetti internazionali nell’ambito dell’innovazione si basa sul decreto di finanziamento del Parlamento. Una parte del credito complessivo richiesto dal Consiglio federale è previsto per questo tipo di promozione.

Art. 11 Finalità della politica svizzera di ricerca

Al capoverso 2 dell’articolo attuale viene specificata la procedura del Consiglio federale, prevista nell’articolo 22 capoverso 2 LPRI, per la determinazione delle finalità della politica svizzera di ricerca. Con l’adeguamento del capoverso 2, oltre al Dipartimento federale dell’intero anche il DFE viene investito dell’obbligo di svolgere le consultazioni ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 LPRI.

Art. 12 Programmi pluriennali

La LPRI prescrive che anche il nuovo organo di ricerca CTI debba elaborare programmi pluriennali quali strumenti di pianificazione. A tal fine viene adeguato l’articolo 12 che disciplina la relativa procedura. Come il SER in relazione alle istituzioni di promozione della ricerca, l’UFFT porrà un termine alla CTI per l’inoltro dei programmi pluriennali.

Art. 13 Verificazione dei programmi pluriennali

Anche con l’adeguamento di questa disposizione si tiene conto del fatto che la CTI dovrà in futuro emanare programmi pluriennali. La disposizione attualmente in vigore, enunciata al capoverso 2, prescrive agli organi della ricerca di comunicare al DFI eventuali motivi per una modifica dei loro programmi pluriennali. Il nuovo capoverso 2 prescrive alla CTI di rivolgere tali comunicazioni al DFE.

Art. 15a Proprietà intellettuale

Al capoverso 1 lettera f viene esclusa l’applicabilità, per progetti di ricerca applicata e sviluppo, della disposizione secondo cui l’istituto sostenuto dalla Confederazione partecipi allo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale almeno nella proporzione in cui la Confederazione ha partecipato al costo complessivo del progetto in questione. Tale partecipazione, infatti, si basa sull’articolo 10y.

Sezione 7: Abrogazione del diritto previgente

Nell’ambito della revisione parziale della LPRI viene abrogata la legge federale del 30 settembre 1954 sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro. Di conseguenza, deve essere abrogata anche l’ordinanza d’esecuzione del 12 marzo 1956 della legge federale sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro.