Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 16 pagine
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Figurano tra le eccezioni, da un lato, i progetti che presentano rischi di realizzazione superiori alla media e che, nel contempo, promettono un successo economico anch’esso superiore alla media. Fra questi si annoverano ad esempio i progetti di giovani imprese dal notevole potenziale innovativo.
Un’ulteriore eccezione è rappresentata dai casi in cui i probabili risultati non gioverebbero unicamente al partner attuatore, bensì anche a una vasta cerchia di utenti non ancora coinvolti nel progetto. Infine, il finanziamento della metà dei costi da parte dei partner attuatori non viene presupposto se la loro partecipazione, insieme a un finanziamento di terzi che non derivi da fondi della Confederazione, copre la metà dei costi.
Art. 10r Progetti senza partner attuatori
L’articolo 16b capoverso 2 LPRI definisce i casi il cui la Confederazione può offrire il suo sostegno anche senza la partecipazione di un partner attuatore. Tra questi figurano gli studi di fattibilità, i prototipi e gli impianti sperimentali che presentano un elevato potenziale innovativo. Essi assolvono una funzione di valutazione e di preparazione a futuri progetti CTI. Dovendo essere svolti nelle prime fasi di sviluppo, tali progetti non possono contare sulla partecipazione diretta di un partner attuatore (capoverso 1). D’altra parte, si può presupporre che i progetti meritevoli di sostegno si trovino in uno stadio avanzato, tanto che gli studi di fattibilità, i prototipi e gli impianti sperimentali dovrebbero essere ultimati entro 18 mesi. Di conseguenza, il sostegno viene limitato a 18 mesi (capoverso 3).
Per specificare le tre categorie elencate nel capoverso 1, al capoverso 2 viene citato un elenco non esaustivo dei risultati tipici conseguiti nella pratica nell’ambito delle tre categorie. Un esempio di risultati ottenuti con l’ausilio di impianti sperimentali è costituito dai rapporti su studi clinici e preclinici.
Art. 10s Calcolo dei contributi a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo
Questo articolo disciplina il calcolo dei contributi versati dalla CTI a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo. La base per definire i contributi e la quota di partecipazione dei partner attuatori è costituita dal totale dei costi di progetto computabili. Tra questi figurano, da un lato, i costi del personale coinvolto nel progetto nonché la retribuzione per prestazioni di terzi, nell’ambito della ricerca, rilevanti per il progetto. D’altro lato, sono considerati costi di progetto computabili i relativi costi del materiale e la messa a disposizione di apparecchiature e impianti di produzione. Infine, rientrano tra i suddetti costi anche le spese di viaggio, il materiale di consumo e i costi infrastrutturali (capoversi 1 e 2).
Il capoverso 3 elenca i costi che non vengono considerati computabili. Gli esempi riportati servono a titolo di delimitazione nei confronti dei costi computabili di cui al capoverso 2. Figurano in questa lista negativa i costi per attività di ottimizzazione del prodotto e dei processi di fabbricazione in serie, per le certificazioni e per l’immissione sul mercato.
Il capoverso 4 definisce le modalità d’impiego dei contributi CTI. Essi sono destinati alla copertura dei costi di personale per i collaboratori di progetto e delle prestazioni di ricerca di terzi rilevanti per il progetto. In via eccezionale, i contributi CTI possono essere impiegati anche a copertura dei costi del