Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 16 pagine

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3. Il criterio menzionato al capoverso 2 lettera a dell’impatto dei progetti sul mercato, fondamentale per la valutazione, vale anche per la lettera b.

ter

Sezione 3 : Promozione dell’innovazione

Questa sezione specifica le disposizioni della LPRI concernenti la promozione dell’innovazione.

Art. 10m Basi per la promozione dell’innovazione

All'articolo 16a capoverso 4, la legge sancisce che la Confederazione elabora le basi per la promozione dell’innovazione. Si tratta di un compito ministeriale che comprende l’elaborazione, in

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collaborazione con la CTI , della strategia della Confederazione in materia di innovazione. L’articolo 10m del progetto sancisce inoltre che l’elaborazione delle basi per la promozione dell’innovazione

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compete come sinora all’UFFT . In sede di elaborazione di tali basi, l’UFFT coordina il suo operato con altri uffici federali.

Art. 10n Valutazione dell’attività di promozione e rapporto d’attività della CTI

Come l’elaborazione delle basi per la promozione dell’innovazione, anche la garanzia della valutazione è un compito ministeriale. L’UFFT predispone analisi dell’efficacia e dell’efficienza. Il suo rapporto all’attenzione del Consiglio federale sulla valutazione dell’attività di promozione della CTI si basa sul monitoraggio e sul controlling effettuati dalla CTI. Tuttavia, la CTI potrà effettuare lei stessa analisi dell’efficacia e dell’efficienza della promozione dell’innovazione.

Nel suo rapporto annuale al Consiglio federale, la CTI rende conto del modo in cui attua le direttive strategiche della Confederazione e degli effetti economici che risultano dalla sua attività di promozione. Tale rapporto assolve, nel suo complesso, una funzione di trasparenza circa l’impiego dei fondi della Confederazione.

Art. 10o Contributi CTI a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo

In questo articolo vengono specificate le premesse, fissate nella LPRI, per la concessione di contributi a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo.

Secondo il capoverso 1, spetta al partner attuatore dimostrare che i risultati dei progetti abbiano un elevato potenziale di mercato. La disposizione del capoverso 2 sancisce che i progetti CTI sono

7 Messaggio FF 2009 424

8 Anche dopo il distaccamento della CTI, l’UFFT continuerà a svolgere determinati compiti nell’ambito della promozione dell’innovazione; Messaggio FF 2009 437.